Anche per la sostituzione dei soli vetri degli infissi di casa è possibile avere qualche tipo di detrazione fiscale. Più propriamente possiamo anche parlare di bonus vetri.

In alcuni casi i lavori possono rientrare nella detrazione lavori per il recupero del patrimonio edilizio (c.d. bonus ristrutturazione), in altri casi nell’ecobonus ordinario, in altri casi ancora nel superbonus.

Si tratta di tre tipologie di detrazioni fiscali per lavori edili che si differenziano, oltre che per la percentuale di sgravio, anche per i requisiti da rispettare per averli.

Il bonus vetri nella ristrutturazione casa

Tra i lavori ammessi al bonus ristrutturazione 50%, rientrano anche quei lavori finalizzati all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (furto, ecc.).

Come si evince dalla guida dell’Agenzia Entrate, a titolo esemplificativo, rientrano tra questo tipo di lavori:

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
  • porte blindate o rinforzate
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
  • apposizione di saracinesche
  • tapparelle metalliche con bloccaggi
  • vetri antisfondamento
  • casseforti a muro
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Dunque, si può avere il bonus vetri per lavori sulla casa, sostituendo gli attuali vetri con quelli antisfondamento o installando ex novo vetri antisfondamento.

La detrazione fiscale è pari al 50% della spesa sostenuta ed è da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Si applica su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. C’è possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Per adesso questo tipo di bonus è possibile per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Se non prorogato, dalle spese 2025 la detrazione scende al 36% ed il limite di spesa a 48.000 euro.

La spesa deve essere pagata con bonifico parlante, ossia quello da cui risultano causale di pagamento, dati fiscali di chi fa e chi riceve il bonifico.

Le alternative al bonus ristrutturazione per i vetri

In alternativa al bonus vetri 50% (che come detto vale solo per vetri antisfondamento) è possibile ripiegare sull’ecobonus ordinario.

In tal caso, per avere il beneficio fiscale non si guarda però alla tipologia di vetro ma è necessario che dall’installazione derivi un risparmio energetico per l’ambiente. Tale risparmio deve rispettare dei parametri specifici che dovranno essere certificati dal tecnico/installatore. Se non c’è risparmio energetico non ci può essere bonus vetri.

Anche in tal caso la detrazione è del 50% ed è da godere in 10 quote annuali di pari importo, con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito. Il bonus vetri antisfondamento e il bonus vetri per risparmio energetico sono alternativi e non cumulativi.

Questo significa che se, ad esempio, la spesa sostenute si riferisce a vetri antisfondamento che al tempo stesso permettono anche il risparmio energetico, il bonus è uno solo. Tra i due, certamente, quello più semplice da poter avere è quello per ristrutturazione, dove non bisogna dimostrare il risparmio energetico.

L’installazione/sostituzione di vetri a risparmio energetico, infine, può rientrare, in alternativa, anche nel superbonus ma solo se il lavoro è fatto congiuntamente ad uno o più dei c.d. interventi trainanti, come ad esempio il cappotto termico.

In tutti i casi per avere il bonus è necessario sempre che la spesa sia pagata con bonifico parlante.