Il bonus vacanze, previsto con l’ultimo decreto anti Covid-19, rischia di trasformarsi nel c.d. gioco delle tre carte, con un vedo non vedo. La stagione estiva sta per arrivare, ma con un’emergenza sanitaria ancora in atto, stabilimenti balneari, alberghi ed altre strutture ricettizie, anche se potranno riaprire i battenti, come noto, dovranno farlo seguendo specifiche linee guide. Si tratta di regole abbastanza restrittive (ospiti non più di un certo numero, ombrelloni da disporsi secondo un certo criterio e ad una certa distanza gli uni dagli altri, ecc.) e che avranno come inevitabile conseguenza una riduzione degli introiti per gli esercenti.

A fronte di ciò è plausibile attendersi un incremento delle tariffe e dei prezzi per i villeggianti. Insomma, il credito che sarà concesso agli italiani per recarsi in vacanza potrebbe essere assorbito in tutto o in parte dall’aumento dei prezzi che potrebbe determinarsi a fronte delle predette misure contenitive del contagio.

E se la famiglia va in vacanza a scaglioni?

Bisogna poi fare i conti con il fatto che il beneficio è legato alla situazione economica del nucleo familiare e con la circostanza che una parte di esso sarà restituito al beneficiario solo il prossimo anno in sede di dichiarazione reddituale sotto forma di detrazione fiscale (insomma, il contribuente deve comunque sostenere ora l’esborso e solo il prossimo anno ne avrà il reintegro). Inoltre, l’agevolazione è scaglionata anche secondo la composizione del nucleo familiare del richiedente (si va dai 500 euro a famiglia, ai 300 euro se il nucleo è composto da solo due persone, fino a 150 euro per chi è singolo).

Una cifra, dunque, non molto elevata se si considera soprattutto chi potrebbe recarsi in vacanza da single. C’è poi da sciogliere il nodo riguardante il caso di famiglie, ad esempio, composte di padre, madre e due figli dove in realtà in vacanza vanno solo i genitori mentre i figli restano a casa oppure partono per altre destinazioni italiane.

Come sarà erogato in questo caso il bonus?

Un riepilogo del bonus

Premesso che per conoscere le modalità attuative dell’agevolazione dovrà attendersi il solito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (da adottarsi sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali) si ricorda che la misura in esame è stata istituita dal decreto “Rilancio”, in cui con misura ad hoc, è stato previsto per il periodo d’imposta 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro.

Il bonus è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Al fine di goderne, è necessario che siano, tuttavia, rispettate una serie di condizioni, ossia:

  • le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (scontrino) da cui deve risultare il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Lo sgravio è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Per la parte anticipata dal fornitore, questi lo recupererà sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione In F24, con possibilità di successiva cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. La parte del credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruita dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.