Per godere della detrazione fiscale del 20% legata al bonus vacanze occorre essere in possesso del relativo documento di spesa.

Utilizzo del bonus vacanze nel 2021

Ricordiamo che il bonus vacanze, può essere speso entro il 31 dicembre 2021 (la richiesta del voucher andava, tuttavia, fatta entro il 31 dicembre 2020). L’utilizzo avviene nel seguente modo:

  • per l’80% dell’importo spettante, è concesso nella forma dello sconto in fattura direttamente dalla struttura, dall’agenzia viaggi o tour operator presso cui è speso
  • il restante 20% è goduto nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Se, quindi, ad esempio l’importo spettante per il bonus vacanze è di 500 euro, di valore:

  • 400 euro (80% di 500 euro), sarà riportato come sconto diretto nella fattura o altro documento comprovante la spesa del soggiorno
  • 100 euro (20% di 500 euro), è goduto come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

La fattura del bonus vacanze

Ai fini del bonus vacanze, la spesa del soggiorno deve essere documentata da fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.

La persona che usufruisce dello sconto e della detrazione deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore (diverso è il caso di fattura con bonus vacanze intestata al familiare fiscalmente a carico).

Ad ogni modo chi effettua il pagamento del soggiorno può anche non coincidere con chi intende fruire del bonus vacanze ed il cui codice fiscale viene riportato sul documento di spesa.

La detrazione è vincolata al pagamento tracciabile?

Al fine di godere della detrazione fiscale del 20% relativa al bonus vacanze, non è necessario, ad esempio come avviene per la detrazione IRPEF del 19%, che la spesa sia pagata con strumenti tracciabili (l’onere può anche essere pagato in contanti).

Ricordiamo, che a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2020, il legislatore ha stabilito che ai fini della detrazione IRPEF del 19%, è necessario che il pagamento sia fatto con strumenti tracciabili (bonifico, assegno, carta di credito, carta di debito, ecc.).

A titolo esemplificativo rientrano tra tali spese, quelle (art. 15 del TUIR):

  • sanitare (salvo che trattasi di acquisto di medicinali e dispositivi medici oppure di prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN)
  • interessi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale
  • funebri
  • universitarie
  • veterinarie
  • ecc.

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