Il bonus vacanze, nel 2021 può essere speso anche direttamente in agenzia di viaggi o presso tour operator, senza dover passare per la struttura ricettiva presso cui si alloggerà.

È la grande novità prevista con il decreto Sostegni bis (decreto-legge n. 73 del 2021).

Bonus vacanze 2021: importo spettante

Il bonus vacanze è previsto dall’art. 176 del decreto Rilancio e successive modificazioni. La misura è voluta per incentivare la ripresa del settore turistico italiano fortemente danneggiato dall’epidemia Covid-19.

Si tratta di un voucher il cui valore dipende dalla composizione del nucleo familiare del richiedente ed il quale:

  • spetta ai cittadini italiani con ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a 40.000 euro
  • andava richiesto (tramite l’APP IO) entro il 31 dicembre 2020
  • può essere speso per soggiorni fatti in Italia, nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021, in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast, e nel 2021 anche direttamente presso agenzie viaggi e tour operator.

Il valore del bonus vacanze è pari a:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 euro da due persone
  • 150 euro da una persona).

Utilizzo del bonus vacanze 2021: novità

Prima della novità introdotta dal decreto Sostegni bis, il bonus vacanze era spendibile solo direttamente presso la struttura ricettiva.

L’agenzia di viaggio o il tour operator poteva svolgere solo il ruolo di intermediario tra la struttura stessa e il beneficiario del bonus.

Ora, invece, il bonus vacanze può essere speso direttamente in agenzia o direttamente presso il tour operator. Restano fermo le modalità di utilizzo, ossia:

  • per l’80% del suo importo è goduto nella forma dello sconto in fattura
  • per il restante 20%, invece, è goduto nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi).

Inoltre:

  • il voucher è spendibile per soggiorni presso strutture ricettive situate nel nostro territorio (la struttura è libera di accettarlo o meno e se lo accorda poi lo recupera nella forma del credito d’imposta)
  • il bonus vacanze (questa è la novità) è spendibile direttamente in agenzie di viaggio/tour operator situati in Italia per soggiorni presso strutture ricettive situate nel nostro territorio (l’agenzia di viaggio o il tour operator sono liberi di accettarlo o meno e se lo accordano poi lo recuperano nella forma del credito d’imposta). Basta mostrare il voucher all’agenzia per ottenere lo sconto
  • è spendibile da un solo componente il nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
  • non è possibile frazionare l’importo per diversi soggiorni (risulta utilizzabile una sola volta). Se, ad esempio, il soggiorno costa 400 euro ed il bonus è 500 euro, la differenza è persa e non può essere utilizzata per un secondo soggiorno.

Potrebbero anche interessarti: