Anche se non sappiamo quanti albergatori accorderanno il bonus vacanze agli italiani che alloggeranno presso le proprie strutture, l’Agenzia delle Entrate intanto istituisce, con la Risoluzione n. 33/E di oggi 25 giugno 2020, il codice tributo che permetterà al titolare della struttura ricettiva stessa di utilizzare in compensazione il credito d’imposta cui avrà diritto laddove decidesse di concedere il beneficio.

Il bonus si ricorda è stato previsto con il decreto Rilancio e si concretizza in un contributo concesso in favore degli italiani che decidono di soggiornare in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast ubicati nel nostro territorio e decidono di farlo nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020.

Per averne diritto è necessario che il nucleo familiare abbia un ISEE pari o inferiore a 40.000 euro. La misura del beneficio è di 500 euro per nuclei composti da 3 persone in poi; di 300 euro per nuclei di 2 persone e 150 euro per nuclei composti da single.

Un esempio di utilizzo del bonus

In merito alle modalità di utilizzo, questi per il 20% dell’importo spettante sarà fruibile come detrazione fiscale nel Modello 730/2021 o Modello Redditi PF/2021 e per l’80% come sconto diretto in fattura al momento del pagamento del soggiorno. Il titolare della struttura ricettiva, tuttavia, ha facoltà o meno di accordarlo ma se concesso a sua volta recupererà l’importo mediante credito d’imposta di egual misura che potrà utilizzare in compensazione in F24 oppure cederlo ad istituti di credito.

Quindi, ad esempio, a fronte di un bonus di 300 euro, di questi, il villeggiante per il 20% (ossia 60 euro) ne godrà come detrazione in dichiarazione dei redditi il prossimo anno e per i restanti 240 euro come sconto immediato in fattura se l’albergatore lo accorderà. Quest’ultimo, se lo concede, avrà a disposizione un credito d’imposta di 240 euro da poter utilizzare in compensazione in F24 oppure da cedere ad una banca.

Il codice tributo

Il codice tributo istituito è “6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Sarà operativo dal 1° luglio 2020 ed andrà esposto nella sezione “Erario” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Si ricorda, infine, che le modalità attuative della misura in esame sono state definite con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020 e che l’Amministrazione finanziaria ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale una guida esaustiva sull’argomento (in cui sono riportate anche le modalità di richiesta del bonus).