L’articolo 176 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) ha previsto, per i nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito da utilizzare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast, il cosiddetto bonus vacanze.

Con la risoluzione n. 33 E del 25 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate, viene istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus Vacanze, nonché ulteriori e utili istruzioni.

 

La misura del credito

Il bonus vacanze spetta nella misura massima di:

  • 500 euro per ogni nucleo familiare;
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.

Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e spetta a condizione che le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore. Il totale del corrispettivo deve essere documentato con fattura o con scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

Il credito è utilizzabile nella misura del:

  • 80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, applicato direttamente dalla struttura turistica, la quale lo recupererà in un secondo momento sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione;
  • 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Bonus Vacanza, Codice Tributo

Con la risoluzione n. 33 E del 25 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate, viene istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus Vacanze, nonché ulteriori e utili istruzioni.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 sono state definite le modalità di applicazione del richiamato articolo 176, prevedendo, in particolare, che:

  • il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
  • ai fini di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in
  • compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24;
  • in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, è statto istituito il seguente codice tributo:

  • 6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, “il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore 2020”.

Il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

 

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