Il bonus vacanza di cui al decreto Rilancio non è frazionabile ed in caso di fattura in acconto e saldo potrà essere utilizzato solo con riferimento ad una delle due. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18/E del 2020.

Il beneficio, si ricorda è legato all’ISEE del nucleo familiare (deve essere non superiore a 40.000 euro) e si concretizza in un risparmio sul prezzo pagato per soggiorni effettuati, dagli italiani, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 presso strutture ricettive situate nel nostro Paese.

L’importo spettante varia a seconda della composizione del nucleo (500 euro per nuclei di 3 o più persone; 300 euro per nuclei con 2 persone e 150 euro per nuclei familiari composti da una sola persona).

L’Agenzia delle Entrate, ha reso disponibile sul proprio sito internet una guida esaustiva sull’argomento e venerdì 3 luglio 2020 ha emanato una Circolare contenente alcune importanti precisazioni.

Il contributo non è rimborsabile

Il contributo è fruibile nella misura dell’80% sotto la forma dello sconto diretto in fattura al pagamento del soggiorno (la struttura ricettiva ha la facoltà e non l’obbligo di concederlo) e per il restante 20% come detrazione IRPEF nel Modello 730/2021 o Modello Redditi PF/2021. Il gestore della struttura vedrà riconoscersi un credito d’imposta in egual misura allo sconto applicato.

Come anticipato l’Amministrazione finanziaria ha precisato (anzi confermato) che il beneficio non è frazionabile, intendendo dire con ciò che deve essere utilizzato in un’unica soluzione. Quindi, se ad esempio, il bonus spettante è 500 euro ed il soggiorno costa 300 euro, il beneficiario non potrà poi utilizzare i restanti 200 euro presso altra struttura. Inoltre potrà utilizzarlo un solo componente della famiglia e non può essere tra di loro ripartito.

La parte non utilizzata non potrà essere oggetto di rimborso oppure di futura utilizzazione. Inoltre, come detto, nel caso in cui, per la prestazione del servizio turistico, sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il tax credit vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.

Si consideri, ad esempio, una famiglia che ha prenotato la vacanza a gennaio 2020 per il mese di luglio di questo stesso anno per il costo complessivo di 1.000 euro ed a gennaio è stato versato acconto di 600 euro con relativa fattura. Il nucleo ora fa richiesta del bonus e gli spettano 500 euro. Quando salderà i rimanenti 400 euro potrà utilizzare il bonus solo fino a concorrenza di tale importo, perdendo i rimanenti 100 euro.

Come ottenerlo

Si ricorda, infine che, come illustrato anche nella circolare in esame, per ottenere il bonus, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell’app, a cui si accede mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – DSU – in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco (e relativo QR-code) che potranno essere utilizzati per la fruizione del beneficio illustrandolo al gestore della struttura.