La Legge di bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta per gli investimenti al Sud. E’ agevolata l’acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature varie destinati a strutture produttive del Mezzogiorno. Non tutte le regione del Mezzogiorno sono agevolate alle stesse condizioni. Per esempio se per Basilicata, Puglia, Calabria ecc è agevolato l’intero territorio regionale lo stesso non può dirsi per Molise e Abruzzo. In tale caso sono agevolati alcuni comuni o parte di esso.  Tali limiti sono fissati da un Regolamento UE n°651/2014 che non è stato oggetto di modifiche recenti e dalla “Carta sugli aiuti a finalità regionale”.

Pertanto anche gli anni 2021 e 2022 varranno i vecchi limiti fissati dall’Unione Europea.

Il bonus per gli investimenti al Sud

Il bonus investimenti al Sud è stato introdotto dalla Legge n°208/2015, commi 98-108. Nel corso del tempo sono state apportate diverse modifiche alla normativa. Tali modifiche hanno ampliato la portata de bonus allineandolo ai massimali previsti dalla normativa Europea.

L’agevolazione premia gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie destinate a strutture produttive del Mezzogiorno.

Sono agevolate tutte le imprese operanti sul territorio nazionale.

Tuttavia, il bonus non trova applicazione per le imprese in difficoltà finanziaria e per quelle operanti nei seguenti settori: industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture nonchè della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i settori del credito, della finanza e delle assicurazioni.

Proroga bonus sud al 2022 con i vecchi limiti della normativa UE

La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, ha previsto la proroga del credito d’imposta sia per il 2021 che per il 2022. Senza tale intervento di proroga il bonus sud sarebbe stato limitato agli investimenti effettuato fino al 31 dicembre 2020. Dunque, sono agevolati anche gli investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022.

Rimangono invariate le vecchie condizioni e i limiti di accesso.

A tal proposito, il comma 98 della Legge sopra citata dispone che,

il credito d’imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ( per la proroga degli orientamenti sugli aiuti di stati con finalità regionale si rimanda alla comunicazione UE C/224/2 2020).

Nella circolare n°34/E  2016, l’Agenzia delle entrate, ha specificato che:

Il credito di imposta è riconosciuto, nel rispetto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata con la decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 della Commissione europea, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (..).

Nel pratico, l’agevolazione spetta sui costi complessivi sostenuti e nella misura massima del:

  • 45% per le piccole imprese (costi ammissibili 3 mln),
  • 35%per le medie (10 mln) e
  • 25 % per le grandi (15 mln).

Al contrario, il credito opera nella misura del 30, 20 e 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi imprese situate nelle regioni di Abruzzo e Molise. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 il Credito è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

Le percentuali agevolative dunque possono variare da regione a regione.

E’ ammesso il cumulo:

  • con gli aiuti de minimis e
  • con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

A condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.

Bonus Sud: differenze tra le varie Regioni e limiti UE

Gli investimenti agevolati, devono essere destinati a stutture produttive localizzate:

  1. nelle zone assistite delle Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e
  2. nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Che differenza c’è tra le regioni individuati al punto n° 1 e al punto n°2? 

Ebbene, la differenza tra le zone di cui al punto 1 e quelle di cui al punto 2,  consiste nella circostanza che per le prime risulta agevolato l’intero territorio regionale, mentre per le seconde risultano agevolati solo alcuni comuni o parti di essi.

Nello specifico, l’elenco dei territori ammessi all’agevolazione, è contenuto nell’