In materia di Bonus Sud, qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

Ad ogni modo, se la violazione non è stata già contestata dal Fisco, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Riversando al Fisco il credito d’imposta, le sanzioni ridotte e gli interessi.

Il bonus Sud e l’indebita fruizione del credito d’imposta

Il bonus sud di recente prorogato al 2022, è il credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali destinate a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

L’eventuale indebita fruizione del credito d’imposta è disciplinata dal comma 106 della Legge n°208/2015, Legge di bilancio 2016:

qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilita’ dei costi sulla base dei quali e’ stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

Difatti, l’indebita fruizione è punita non solo con la restituzione di quanto utilizzato in compensazione in F24 ma anche con l’applicazione di sanzioni e interessi.

Indebita fruizione del bonus Sud: le sanzioni da pagare

Nello specifico, la sanzione da applicare dipende dalla specifica violazione commessa. Bisogna distinguere se il credito d’imposta è stato utilizzato oltre l’importo spettante o se addirittura l’utilizzo è stato del tutto illegittimo. Illegittimo in quanto il bonus non spettava proprio.

Da qui:

  • in caso di utilizzo del credito di imposta in misura superiore a quella spettante, risulta applicabile la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato (articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
  • qualora, invece, sia utilizzato in compensazione un credito di imposta inesistente, è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997). Per tale sanzione, peraltro, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Indicazione rinvenibili nella circolare n°34/E 2016.

Quando il credito d’imposta è inesistente? 

Il credito è inesistente se manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36‐bis e 36‐ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54‐bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il ricorso al ravvedimento operoso

Se la violazione non è stata già contestata, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso. Regolarizzando spontaneamente la violazione commessa. Riversando al Fisco il credito d’imposta, le sanzioni ridotte e gli interessi. Sempre se la violazione non sia già  stata già contestata dal Fisco. Dunque, le suddette sanzioni possono essere pagate in misura ridotta rispetto a quelle sopra individuate.

Nel dettaglio, applicando il ravvedimento, la sanzione piena è ridotta:

  • 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla violazione;
  • a 1/8 se la regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla violazione;
  • 1/7 se la regolarizzazione avviene entro 2 anni dalla violazione;
  • a 1/6 se la regolarizzazione avviene oltre 2 anni dalla violazione;
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6869 è esposto nella sezione “Erario”. Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il credito restituito deve essere inserito nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

A tal proposito, si veda la risoluzione n° 51/E 2016.