La Legge di stabilità 2016 prevede un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel mezzogiorno, c.d Bonus Sud.

 

Al verificarsi di determinate condizioni, il bonus investimenti al sud deve essere ricalcolato; può accadere che i beni agevolati non entrino in funzione o siano ceduti prima del decorso dei 5 anni dall’acquisizione.

 

In questi casi, l’impresa è tenuta a restituire il credito indebitamente utilizzato, anche senza applicazione di sanzioni.

 

Ecco in chiaro in quali ipotesi si deve procedere ad un ricalcolo del credito d’imposta e nel rispetto di quali termini è possibile non versare sanzione alcuna.

Il bonus investimenti al sud

La disciplina di cui al bonus investimenti al sud è contenuta nella Legge n°208/2015, legge di stabilità 2016.

 

Il bonus opera quale credito di imposta in favore delle imprese:

  • che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni
  • Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Nel corso del tempo, sono state apportate diverse novità all’agevolazione in esame.

 

In particolare, con il D.L. 243/2016, è stata disposta:

  • l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;
  • l’innalzamento delle aliquote del Credito che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
  • l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;
  • la cumulabilità del Credito con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.

Difatti, l’agevolazione opera nella misura massima del:

  • 45 per cento per le piccole imprese (costi ammissibili 3 mln),
  • del 35per cento per le medie (10 mln) e
  • del 35 per cento per le grandi (15 mln).

Al contrario, il credito opera nella misura del 30, 20 e 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi imprese situate nelle regioni di Abruzzo e Molise.

 

Detto ciò, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 il Credito è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

La rideterminazione del credito d’imposta

Il comma 105 della Legge sopra citata prevede specifici casi di rideterminazione del credito d’imposta.

 

In particolare, si deve provvedere al suo ricalcolo, laddove, i beni oggetto dell’agevolazione:

  • non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;

  • sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero
  • sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione.

Attenzione, per i beni acquisiti in leasing, la rideterminazione dell’agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto entro il periodo di vigilanza.

 

Per effetto della rideterminazione:

  • il credito d’imposta è computato, per ciascun periodo d’imposta di maturazione,
  • escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni interessati dalla rideterminazione.

Se mi spetta un credito d’imposta inferiore rispetto a quello originario, pago sanzioni? 

 

Il credito indebitamente utilizzato per effetto delle descritte ipotesi di rideterminazione deve essere versato:
  • senza applicazione di sanzioni,
  • entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le descritte ipotesi di rideterminazione (cfr. Circolare 34/E del 3 agosto 2016, par. 8).

Ad esempio, con rideterminazione avvenuta nel 2020, il credito indebitamente utilizzato dovrà essere versato entro il 30 giugno 2021, salvo proroghe.