L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla definizione di “struttura produttiva” ai fini del bonus sud.

Ci riferiamo al credito di imposta in favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un “progetto di investimento iniziale” e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Ricordiamo che la misura del beneficio è differenziata in funzione della dimensione aziendale e all’ubicazione territoriale delle strutture produttive stessa in cui risultano realizzati gli investimenti agevolati.

La definizione di “struttura produttiva” nel bonus sud

Ai fini del bonus sud, di recente l’Agenzia Entrata ha precisato che per “struttura produttiva” deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori sopra richiamati, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.

Può trattarsi, in particolare, di:

  • un autonomo ramo di azienda
  • una autonoma diramazione territoriale dell’azienda, ovvero di una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

Per individuare la “struttura produttiva“, pertanto, occorre valutare se le “unità locali”, oppure le “diramazioni territoriali”, le “linee di produzione” o i “reparti” che si trovano sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno “parte integrante” del medesimo processo produttivo e se costituiscano o meno un “centro autonomo di imputazione di costi” (Risposte Agenzia Entrate n. 68 e n. 69 del 3 febbraio 2022).

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