Per gli interventi rientranti nel sisma bonus al 110%, in caso di cessione della detrazione spettante   a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione riconosciuta per la polizza non può essere ceduta.

 

Nei fatti, è ammessa la cessione della detrazione legata agli interventi antisismici ma non quella per la polizza.

Il super bonus per i lavori antisismici

Il super bonus al 110% previsto dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio spetta anche per gli interventi rientranti nel c.

d. sisma bonus.

 

Difatti, sono agevolati al 110%.

 

  • gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di
  • edifici  ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies).

 

L’aliquota del 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche. il riferimento è alle:

 

  • unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006),
  • oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile.

 

Demolizione e ricostruzione effettuata da parte  di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

 

Il 110% spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. Se collegata ad uno degli interventi sopra riportati.

 

Si ricorda che gli interventi antisismici premiati al 110% possono essere effettuati su tutte le unità abitative possedute dal contribuente. Anche in numero superiore alle due unità. Infatti,  l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

L’opzione per l cessione o lo sconto in fattura: anche per il sisma bonus

Il super bonus al 110% può essere scaricati dalle tasse in 5 quote annuali di pari importo.

 

Fino a copertura dell’imposta dovuta anno per anno.

 

In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:

 

  • per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se da il consenso);
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Se il contribuente opta per lo sconto, il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Difatti, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Ad ogni modo, la cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

L’eventuale cessione della detrazione eventi calamitosi

Anche la detrazione del 110% spettante per gli interventi sisma bonus può essere ceduta.

 

A tal proposito:

 

  • se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e
  • contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi,

 

la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento dall’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR è elevata al 90 per cento.

 

Al riguardo, si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere “ceduta”(Circolare, Agenzia delle entrate n°24/e 2020).

 

Dunque la detrazione per la polizza che copre il rischio per eventuali eventi calamitosi può essere solo indicata in dichiarazione dei redditi; difatti si scarica dalle tasse.