Tra i tanti bonus introdotti dal nostro legislatore come sostegno economico in questo periodo di pandemia da Covid-19, ve ne è uno di cui poco si è sentito parlare. Si tratta del c.d. “bonus SIAE” previsto dall’art. 90 del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020).

Bonus SIAE: cos’è

Il comma 4 del menzionato articolo, in dettaglio, ha stabilito che la quota del 10% dei compensi incassati nell’anno 2019 per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, ai sensi dell’art. 71-septies della Legge n.

633 del 1941 (su cui si veda il box sottostante), che, in base all’art. 71-octies, comma 3-bis, della medesima legge, sarebbe dovuta essere destinata alla creatività dei giovani autori – è destinata, invece

“al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva”.

Le modalità attuative del beneficio (tra cui i requisiti) sono stati definiti con il Provvedimento del Mibact del 30 aprile 2020.

Gli aspetti fiscali del Bonus SIAE

In merito agli aspetti fiscali del bonus in esame, la norma istitutiva non specifica nulla in merito, Tuttavia, ci viene in soccorso l’art. 10-bis del decreto n. 137 del 2020 (decreto Ristori), con cui è stabilito che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati invia eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 “non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito” (vedi anche Contributi a fondo perduto: tutti detassati se legati al Covid-19).

Rientra in questa irrilevanza fiscale anche il bonus SIAE in commento in quanto trattasi a tutti gli effetti di un beneficio voluto dal legislatore al fine di fronteggiare le ricadute economiche per il settore della cultura conseguenti alle misure di contenimento del Covid-19.

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