Da  lunedì 4 ottobre e fino a giovedì 4 novembre 2021, gli operatori economici, gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, possono presentare l’istanza per richiedere il bonus sanificazione per le spese  sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Sono agevolate anche le spese sostenute per la sanificazione degli degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri mezzi idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Comprese le spese per i tamponi per il Covid-19.

Il bonus sanificazione

L’art.32 del 73/2021, decreto Sostegni-bis, ha previsto un credito d’imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Nello specifico, beneficiano del bonus sanificazione: i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito è riconosciuto anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attivita’ ricettiva di bed and breakfast. L’art.32 ha proposto l’analoga agevolazione prevista con l’art.125 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Il bonus sanificazione spetta fino ad un massimo di 60.000 euro, per ciascun beneficiario. Nel limite complessivo di risorse pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse potrebbero essere non sufficienti. Per questo, l’importo di 60.000 è solo teorico.

Domande dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

Con il provvedimento, prot. 191910/2021, l’Agenzia delle entrate ha individuato i termini e le modalità di invio delle istanza di richiesta del credito d’imposta.

Nell’istanza, il soggetto interessato deve indicare le spese di sanificazione sostenute nel suddetto periodo agevolato.

L’istanza può essere inviata on line, tramite i canali telematici (o tramite l’apposito servizio web) dell’Agenzia delle entrate. Anche tramite il proprio commercialista di fiducia.

Sarà necessario un ulteriore provvedimento dell’Agenzia delle entrate per definire gli importi effettivamente spettanti a ciascun beneficiario.

Sulla base delle risorse disponibili e delle domande presentate.

Il bonus sanificazione può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione. La compensazione è effettuata in  F24 da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Non si applicano i limiti di compensazione ordinari. Inoltre, il bonus non è tassabile nè ai fini reddituali nè ai fini IRAP.