L’articolo 125 del decreto rilancio riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario (cosiddetto bonus sanificazione).

Il credito sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.

Entro lunedì, 7 settembre, gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, che hanno sostenuto o pensano di sostenere costi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione, ai sensi dell’articolo appena citato, devono prenotare il bonus sanificazione inviando la comunicazione con l’ammontare agevolabile.

Presupposti del Bonus Sanificazione

Il bonus sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di:

  • servizi per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari ecc.;
  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione;
  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.

La comunicazione degli importi reali e potenziali

Come già detto, sono ammesse al bonus sanificazione le spese (di cui sopra) sostenute in tutto il 2020.

I contribuenti interessati, dunque, possono indicare nella comunicazione un credito teorico, comprensivo, cioè, dei costi già sostenuti e di quelli che si prevede di sostenere in futuro.

In altre parole, gli interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Questa procedura è necessaria per tenere sotto controllo il rispetto del limite di spesa assegnato al tax credit sanificazione: 200 milioni di euro.

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