Le spese ammesse al bonus ristrutturazione possono essere pagate anche con finanziamento erogato da banche o società finanziarie. Anche tali soggetti devono rispettare le indicazioni previste ai fini del pagamento delle spese agevolate.

Il bonifico per le spese di ristrutturazione

Così come avviene per la generalità dei bonus casa, superbonus, risparmio energetico, sisma bonus ecc, anche per il bonus ristrutturazione le spese devono essere pagate on bonifico parlante.

Nello specifico, in base a quanto ribadito nella circolare n°7/e 2021, per fruire del bonus ristrutturazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato con applicazione della ritenuta dell’8%.

Nel bonifico devono essere indicati:

  • la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti (Circolare 21.05.2014 n. 11/E risposta 4.5);
  •  il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
  •  il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on-line (Risoluzione 07.08.2008 n. 353/E).

Il pagamento delle spese tramite finanziamento

Il contribuente può fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento. Ciò, a condizione che la finanziaria paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

La finalità è sempre quella consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta dell’8%. Il contribuente deve avere la copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).

Il fisco in fase di accertamento può richiedere la presentazione di tutta la documentazione a giustificazione della detrazione. Compresa la copia del bonifico rilasciata su richiesta dalla finanziaria/banca.