Ai fini della detrazione IRPEF in capo al locatario, per i lavori edili (bonus ristrutturazione) e per quelli di riqualificazione energetica, effettuati sull’immobile detenuto in affitto, il consenso da parte del locatore ad eseguire gli interventi medesimi può essere acquisito anche telefonicamente.

Lo si evince dalla Risposta n. 140/E del 2020, dove l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al caso di un contribuente (conduttore) che ha sostenuto spese per l’installazione di un condizionatore nella propria abitazione, detenuta con contratto di locazione stipulato con un Ente regionale che gestisce il patrimonio edilizio residenziale pubblico.

I lavori sono stati autorizzati telefonicamente dal suddetto Ente nel 2018. Il contribuente ha, poi, richiesto ed ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del predetto Ente nell’anno 2019 in quanto, in sede di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730, è stato richiesto di esibire la predetta autorizzazione. Tanto premesso, è stato, dunque, domandato all’Amministrazione finanziaria se si può godere della detrazione IRPEF per la spesa in questione.

L’istallazione del condizionatore è agevolabile

L’Agenzia delle Entrate, ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è riconosciuta una detrazione IRPEF, attualmente pari al 50% delle spese sostenute a fronte degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi elencati. Lo sgravio fiscale va calcolato su di un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per immobile, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Tra gli interventi beneficiabili vi rientrano anche i lavori finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. In questo caso è stato già chiarito che le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (Circolare n. 13/E del 2019).

Nel mezzo di questi lavori vi rientra anche l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto.

Tra i beneficiari c’è il locatario

Per espressa previsione, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis) del TUIR spetta, ad ogni modo, a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base ad un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese. Tra i beneficiari vi rientra, quindi, purché ne sostenga le spese, anche il detentore dell’immobile a condizione però che:

  • la detenzione stessa risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio;
  • si è in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

In merito al quest’ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che il consenso “possa essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima”.