Il bonus ristrutturazione spetta anche ai familiari conviventi del possessore/detentore dell’immobile oggetto dei lavori. E’ lecito chiedersi se i genitori possano beneficiare del bonus ristrutturazione per un immobile intestato al figlio diverso da quello nel quale si esplica la convivenza.

Il bonus ristrutturazione per il familiare convivente

Il bonus ristrutturazione così come gli altri bonus edilizi, superbonus, ecobonus ecc, spetta anche ai familiari del possessore o del detentore dell’immobile, (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché ai conviventi di fatto.

Sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:

  • siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che per fruire del bonus ristrutturazione,  non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato. Da qui, è sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Il bonus ristrutturazione per la casa del figlio

E’ lecito chiedersi se i genitori possano beneficiare del bonus ristrutturazione per un immobile intestato al figlio diverso da quello nel quale si esplica la convivenza.

Ebbene, una risposta può essere ricavata dalla risoluzione n°184/2002, Agenzia delle entrate.

In tale documento di prassi è stato messo in evidenza che:

  • il familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile può usufruire dell’agevolazione se risultino essere effettivamente a suo carico le spese dei lavori;
  • come visto sopra, non è necessario invece che l’abitazione nella quale convivono “familiare” ed intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.

Nei fatti, i genitori potranno beneficiare del bonus ristrutturazione solo per l’immobile in cui si esplica la convivenza con il figlio, indipendentemente se l’immobile sia abitazione principale per entrambi.

Dunque, i genitori non possono beneficiare del bonus ristrutturazione per un immobile intestato al figlio diverso da quello nel quale si esplica la convivenza.

Si pensi alla classica seconda casa di montagna o di mare intestata al figlio.

Attenzione dunque a rispettare le suddette condizioni, pena l’applicazione delle sanzioni per indebite detrazioni d’imposta.