Lo scoro 15 aprile ho inviato all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa alla cessione del bonus ristrutturazione a me spettante per lavori effettuati nel 2020. Nell’invio della comunicazione ho commesso un errore. Ho riportato dati del cessionario errati. Il cessionario è la ditta che ha eseguito i lavori.

Come posso rimediare? La cessione della detrazione è comunque sanabile?

Bonus ristrutturazione: la comunicazione per la cessione del credito

L’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, decreto Rilancio, permette al contribuente beneficiario dei bonus lavori, di optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura.

Nello specifico, in alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione, sotto forma di credito d’imposta, può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di ulteriore cessione.

La scelta per la cessione o lo sconto deve essere comunicata al Fisco.

Infatti, la cessione/sconto in fattura del bonus ristrutturazione, eco bonus, superbonus 110% ecc, in riferimento alle spese 2020, andava comunicata entro lo scorso 15 aprile. Entro la stessa data dovevano essere inviate anche eventuali richieste di annullamento o di sostituzione di opzioni già trasmesse.

La piattaforma cessione crediti

Il credito d’imposta ceduto, pari alla detrazione spettante al contribuente, è gestito dal cessionario (colui che lo riceve) grazie alla “Piattaforma cessione crediti”.

Sono presenti nella piattaforma cessione crediti, i seguenti crediti d’imposta:

  • bonus vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, a seguito dell’applicazione dello sconto concesso al cliente (articolo 176 del decreto legge n. 34/2020);
  • spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, DPI (articolo 125 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute;
  • spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute.

Tali crediti sono presenti in automatico nella piattaforma, in quanto l’Agenzia delle entrate ne è già a conoscenza.

Vi sono invece altri crediti che non sono presenti in automatico nella Piattaforma e che invece devono essere comunicati dal contribuente al Fisco, per far sì che questo possa caricarli sulla stessa. Rientrano in tale ultimo caso i crediti d’imposta collegati alla cessione del bonus ristrutturazione, ex art 16-bis del DPR 917/86, TUIR (vedi paragrafo precedente).

Riepilogando, la piattaforma cessione crediti è utilizzata:

  • dai soggetti titolari dei crediti di cui al bonus vacanze, sanificazione ecc in qualità di cedenti, per comunicare l’eventuale cessione del credito ad altri soggetti;
  • dai cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato gli interventi ammessi ai bonus lavori (stessa cosa dicasi per il bonus affitti).

Grazie alla piattaforma, i cessionari possono: confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito; comunicare l’eventuale ulteriore cessione del credito a soggetti terzi, in
luogo dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24.

Gli intermediari non accedono alla piattaforma cessione crediti.

Errori sulla piattaforma cessione crediti

Nella guida dell’Agenzia dell’Agenzia delle entrate sull’utilizzo della Piattaforma, sono evidenziate alcune criticità operative.

Infatti, in caso di cessione comunicata per errore:

  • anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto,
  • il cedente non può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente.

È necessario, infatti, che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l’apposita funzione della piattaforma, perché chi cede erroneamente il credito possa tornare a disporne (anche eventualmente per riproporre la cessione con i dati corretti).

L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.

Inoltre le Comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere annullate.

Bonus ristrutturazione e Piattaforma cessione crediti: come rimediare agli errori

Nel caso specifico del lettore, il cessionario non ha la possibilità di ristabilire in capo al cedente il credito d’imposta, rifiutando la cessione. Questo perché i dati del cessionario riportati nella comunicazione inviata al Fisco sono errati. Al momento, noi di InvestireOggi riteniamo che nel suo caso specifico, l’unico rimedio è quello di recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.