Sono interamente proprietario di un immobile su cui sto eseguendo lavori di ristrutturazione con tutti gli adempimenti del caso per godere della relativa detrazione IRPEF (c.d. bonus ristrutturazione). Le fatture daranno cointestate con mia moglie ed il relativo pagamento sarà quindi suddiviso tra noi due pagando ciascuno la propria quota di spesa mediante bonifico dal conto corrente separato.

Vorremmo optare in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione per la cessione del credito. Al riguardo chiedo se, essendo le fatture cointestate è possibile fare una sola pratica di cessione per l’intero importo della detrazione oppure ciascuno deve fare una pratica separata per la propria quota di detrazione?

Diamo, in questa sede, risposta al quesito arrivato in redazione.

Il bonus ristrutturazione: le regole per il familiare convivente

Il bonus ristrutturazione (detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione di edifici residenziali esistenti) spetta non solo al proprietario dell’immobile (se è questi a sostenere effettivamente le spese) ma il beneficiario può essere anche il familiare convivente (coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

Condizione fondamentale affinché il familiare convivente possa godere della detrazione fiscale è che questi sostenga effettivamente la spesa (il bonifico di pagamento deve essere a lui intestato) e che sia anche intestatario delle fatture di spesa.

Ciò sta significando, quindi, che se ad esempio l’immobile è di proprietà del marito ma le spese sono sostenute dalla moglie, il bonus ristrutturazione spetta a quest’ultima. Laddove, invece, le spese fossero sostenute in parte dal marito ed in parte dalla moglie, il bonus ristrutturazione spetta ad entrambi in base alla propria quota di spesa sostenuta (tale regola vale anche in caso di fatture cointestate).

La cessione del bonus ristrutturazione con fatture cointestate

Con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, con l’art. 121 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), il legislatore ammette anche per le spese di ristrutturazione di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto diretto in fattura o per la cessione del credito.

Nel caso oggetto del quesito, poiché i coniugi hanno fatture cointestate e poiché ciascuno di essi esegue il bonifico di pagamento ciascuno per la propria quota di spesa, ne consegue che

  • ognuno di essi è titolare della relativa detrazione fiscale per tale quota di onere
  • ciascuno decide per la propria quota di detrazione se optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.

In conclusione, se entrambi intendono optare per la cessione della detrazione, occorrerà effettuare due distinte pratiche (una per il marito e l’altra per la moglie).

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