Bonus ristrutturazione spetta anche al convivente more uxorio, lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 64/E pubblicata ieri 28 luglio 2016.
l’Agenzia delle Entrate spiega che, in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi medesimi che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione, spettante ai familiari conviventi, anche se non è titolare di un contratto di comodato.

In particolare il documento di prassi spiega che, ai fini dello sconto fiscale, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) si applica alle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi, o dai familiari con loro conviventi al momento dell’inizio dei lavori.

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Bonus ristrutturazione: legame concreto tra il convivente e l’immobile

Il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, ma non è proprietario dell’immobile può comunque fruire della detrazione Irpef. Infatti, la legge n. 76/2016, in tema di unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un ‘legame concreto’ tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.

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