Buone notizie dal collegato fiscale alla legge di bilancio 2022 per il bonus ricerca e sviluppo. La novità riguarda l’ipotesi di credito d’imposta indebitamente utilizzato.

Bonus ricerca e sviluppo: novità

All’art. 5 del collegato fiscale (decreto-legge n. 146 del 2021), è stabilito che chi alla data di entrata in vigore decreto stesso (22 ottobre 2021) ha utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, può effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni  e interessi.

Quindi, la norma, dice che chi ha indebitamente utilizzato il bonus ricerca e sviluppo maturato tra l’anno d’imposta 2015 e l’anno d’imposta 2019, può godere di una sorta di definizione agevolata, restituendo l’importo al fisco senza alcuna conseguenza in termini di sanzioni ed interessi.

La procedura in commento non è ammessa nelle seguenti ipotesi:

  • condotte fraudolente
  • documenti falsi
  • fatture per operazioni inesistenti
  • assenza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese.

La procedura per la definizione agevolata del bonus

Per godere della definizione agevolata del bonus ricerca e sviluppo, occorrerà presentare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022 (il modello e le modalità di invio saranno definite da futuro provvedimento dell’Agenzia stessa).

La restituzione, può essere fatta:

  • in unica soluzione (entro il 16 dicembre 2022)
  • oppure in tre rate annuali (di cui la prima entro il 16 dicembre 2022).

Nella seconda ipotesi, sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al tasso legale (a decorrere dal 17 dicembre 2022).

La procedura si perfezionerà solo con il versamento integrale di quanto dovuto. In caso di mancato pagamento di una delle rate (pagamento dilazionato) si decade dal beneficio e scatteranno sanzioni (30%) e interessi.

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