Abbiamo visto che tra le maggiori novità del Bonus Resto al Sud 2019 c’è l’adeguamento del requisito anagrafico con l’ammissione alle domande fino a 45 anni. Per fare domanda dell’incentivo bonus resto al sud, quindi, si hanno a disposizione dieci anni in più rispetto a quanto previsto dal bando originario. Ci ha scritto però un utente, il signor Valenti, denunciando il mancato aggiornamento dei moduli per la domanda del bonus resto al sud. Nella stessa missiva riporta anche dubbi in merito al calcolo dell’importo risultante nel prospetto economico per il progetto in caso di partita IVA a regime forfettario.
Non si tratta di un caso isolato visto che, soprattutto in seguito all’innalzamento del limite di reddito, sono molte le startup avviate con regime fiscale agevolato.
Per una risposta ufficiale abbiamo contattato direttamente l’ufficio stampa Invitalia, che si occupa di gestire le pratiche e che già in passato ci ha fornito indicazioni utili per rispondere a problematiche riscontrate dai lettori nella compilazione della domanda per il bonus resto al sud.
Partiamo proprio dalla richiesta del signor Valenti:
vi scrivo per segnalarvi un mancato adeguamento, da parte di Invitalia, della misura “Resto al Sud” conseguente alla legge di bilancio 2019.
Nonostante l’innalzamento del limite di età agli under 46 sia stato comunicato mediaticamente fin dalla prima settimana di novembre e reso ufficiale dal 1° gennaio 2019, Invitalia ancora non ha provveduto ad aggiornare il format per la presentazione della domanda. 
Inoltre, il conto economico previsionale ed il prospetto finanziario è pensato per il regime fiscale ordinario. Usufruendo del regime forfettario fin dal primo anno di attività, sia i costi sostenuti, che i prezzi praticati e di conseguenza i relativi ricavi, vanno considerati al lordo dell’IVA in quanto non addebitale in fattura e non detraibile per gli acquisti. Naturalmente, il prospetto economico ed i relativi flussi di cassa, nonché la quantificazione del contributo richiesto, risultano differenti se chi presenta la domanda può accedere al regime forfettario.
Vi scrivo in quanto ho inoltrato la richiesta di delucidazioni ad Invitalia circa due settimane, ma sono ancora in attesa di risposta. Sono un privato cittadino pronto fin da inizio anno per la presentazione della domanda che, avendo come oggetto un’attività di tipo turistico, tenendo conto dei tempi di valutazione della domanda (circa due mesi) e d’istruttoria della banca (30/45 giorni) rischia, in caso di parere favorevole da parte di Invitalia, di dover posticipare la realizzazione del progetto al 2020.
Nel ringraziarvi per l’attenzione concessami, porgo cordiali saluti“.

Bonus Resto al Sud, domanda anche fino a 45 anni ma i modelli non sono aggiornati

Quali sono le tempistiche per l’aggiornamento dei moduli per il bonus resto al sud con il nuovo requisito anagrafico?
“Le modifiche normative contenute nella Legge di Bilancio 2019 saranno operative con l’emanazione delle disposizioni attuative per la gestione degli incentivi.
Pertanto sarà a breve consentita, anche per i nuovi destinatari delle agevolazioni, la presentazione delle domande sulla piattaforma on line di Resto al Sud.
L’Agenzia fornirà, attraverso i canali istituzionali, tutti i chiarimenti e le informazioni riguardo l’estensione dell’Incentivo alla nuova platea di beneficiari, provvedendo a specificare le indicazioni per la presentazione delle domande”.

Domanda Bonus Resto al Sud per partita IVA agevolata: prospetto economico e flusso di cassa

Di seguito invece le spiegazioni per quanto concerne il prospetto economico dei richiedenti a partita IVA regime forfettario:
“Si precisa, inoltre, che i prospetti economico-finanziari riportati nel format di domanda di accesso alle agevolazioni di Resto al Sud sono finalizzati ad acquisire informazioni riguardo la stima delle principali grandezze economiche (ricavi e costi) e finanziarie (flussi di cassa) associate all’idea imprenditoriale proposta, al fine di poterne valutare la sostenibilità economico-finanziaria.


Pertanto, i prospetti economico-finanziari devono essere compilati a prescindere dal regime fiscale che i proponenti intenderanno adottare.
Ai sensi del punto 6.5 della Circolare n. 33 del 22 dicembre 2017, l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile ogni qualvolta la stessa risulti non recuperabile”.