Sono un LSU (lavoratore socialmente utile) e percepisco integrazione tutti i mesi dal comune oltre che il sussidio erogato dall’Inps. Io ritengo che mi spetterebbe il c.d. bonus di Renzi che non trovo indicato nella CU/2020. Mi reco al CAF per fare il mio Modello 730/2020 e l’operatore mi dice che il bonus non lo può inserire perché non mi spetta. È così? Cosa posso fare?

Gentile lettore

Il bonus Renzi è stato istituito con il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 con cui il legislatore ha riconosciuto, a partire da maggio 2014 e fino a dicembre 2014, un credito IRPEF di 640 euro complessivi ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Successivamente il beneficio fiscale è stato reso strutturale con la Legge di stabilità 2015 aumentandolo a 960 euro annuali. È riconosciuto in via automatica da parte dei sostituti di imposta (in busta paga), senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari ove ne sussistano i requisiti (tipo di reddito, sussistenza di IRPEF a debito in seguito alle detrazioni da lavoro dipendente, limiti di reddito). Il potenziale beneficiario deve solo comunicare laddove non ne abbia diritto per evitare poi di doverlo restituire.

Tra i beneficiari anche gli LSU

Come anticipato, ne hanno diritto, coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente oppure redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1 del TUIR, ossia:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • remunerazioni dei sacerdoti;
  • prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 comunque erogate;
  • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Dunque, con riferimento all’ambito soggettivo anche gli LSU hanno diritto al bonus.

Requisito reddituale

Per aver diritto al beneficio è, tuttavia, necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali. In primis è previsto che per avere il bonus il contribuente non deve rientrare nella c.d. NO TAX AREA, ossia quel limite reddituale al di sotto del quale non è dovuta IRPEF e ad oggi, fissata ad 8.000 euro. In altri termini, non ha diritto al bonus chi ha percepito un reddito annuo (considerato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze) per un importo pari o inferiore a 8.000 euro.

Laddove, invece:

  • il reddito sia superiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.600 euro il bonus spetta per 960 euro annui;
  • il reddito sia superiore a 24.600 ma inferiore a 26.600 euro il bonus spetta secondo la seguente formula [(26.600 euro – reddito complessivo) x 960 euro] / 2.000 euro;
  • il reddito sia superiore a 26.600 euro il bonus non spetta.

Venendo al quesito del nostro lettore, dunque, probabilmente il bonus non spetta poiché si rientra nella NO TAX AREA, ossia il reddito dell’anno d’imposta 2019 è stato pari o inferiore ad 8.000 euro.

Si ricorda, infine, che l’importo spettante è rapportato, comunque, a un numero di giorni di detrazione da lavoro dipendente e/o assimilati riconosciuti nell’anno pari a 365 ed il credito spettante sarà sempre proporzionale ai giorni di detrazione annuali riconosciuti.