Ancora una proroga per il bonus quotazione PMI. A stabilirlo è la legge di bilancio 2022 di cui si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo l’ok definitivo della Camera arrivato ieri 30 dicembre 2021.

Parliamo del credito d’imposta riconosciuto alle piccole e medie imprese a fronte di spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che siano state effettivamente ammesse agli scambi.

Dall’introduzione ad oggi

Il beneficio è stato introdotto a decorrere dalle spese riferite a procedure di ammissione iniziate dopo l’entrata in vigore della manovra di bilancio 2018.

L’agevolazione doveva terminare con riferimento ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Poi la legge di bilancio 2021 l’ha prorogata fino al 31 dicembre 2021.

Ora la manovra 2022 proroga il tutto ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2022.

Importo e modalità di utilizzo del bonus quotazione PMI

Il credito è pari al 50% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 500.000 euro (ridotto a 200.000 euro dalla stessa legge di bilancio 2022 per i costi del 2022).

Il bonus quotazione PMI è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo “6091”) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Con riferimento agli aspetti fiscali, il beneficio:

  • non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e non rileva rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese.

Inoltre per l’utilizzo in compensazione non si applicano il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro (comma 53 della legge n. 244 del 2007) ed il limite massimo per la compensazione di cui all’art.

34 della legge n. 388 del 2000 (portato a 2 milioni di euro dalla legge di bilancio 2022 – vedi anche Crediti compensabili in F24, debutta il nuovo limite ordinario).

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