31 marzo 2023. Questa è la scadenza da segnare bene sul calendario per richiedere il c.d. bonus pubblicità.

Entro tale data bisogna presentare la richiesta di prenotazione delle risorse, successivamente sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva relativa all’investimento effettuato.

Per accedere al bonus pubblicità,  la domanda deve essere inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la procedura accessibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”. Per accedere è necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali: (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il bonus pubblicità

Quando parliamo di bonus pubblicità, facciamo riferimento all’agevolazione prevista dall’art.57-bis del DL 50/2017; si tratta di un credito d’imposta  sugli investimenti pubblicitari incrementali (incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente), effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione, sono state fissate con il decreto regolamentare, D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90. Decreto che ha individuato le modalità e i criteri di attuazione della normativa, con particolare riguardo: agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alla procedura di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli, ecc.

L’agevolazione può essere richiesta da imprese o i lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Bonus pubblicità 2023 con le vecchie regole

Per gli investimenti effettuai nel 2023, tornano nuovamente operative le precedenti regole.

Dunque:

  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali;
  • l’agevolazione opera solo per gli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile;
  • il bonus spetta nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati e nel rispetto del presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.

Infatti, come riportato sul portale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, potevano accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipa dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Da quest’anno si ritorna al regime ordinario.

Bonus pubblicità. Ancora pochi giorni per la prenotazione

Entro il 31 marzo, bisogna inviare la richiesta di prenotazione delle risorse; nella comunicazione, è necessario indicare  i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2024: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

Bonus pubblicità. Pubblicazione dell’elenco dei beneficiari

Un volta ricevute tutte le domande di agevolazione, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblica un elenco provvisorio dei beneficiari con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Successivamente, una volta ricevute le dichiarazioni sostitutive (vedi pr. precedente), lo stesso Dipartimento pubblicherà sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24 con il codice tributo 6900.