Investire in pubblicità sulla stampa anche on line e prendere un credito d’imposta sull’investimento effettuato; è quanto si propone il c.d bonus pubblicità, che per le spese 2023 potrà essere richiesto dal 1° al 31 marzo 2023.

Da quest’anno però, per accedere al bonus, sarà necessario rispettare requisiti più stringenti; inoltre non saranno oggetto di agevolazione gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Vediamo chi e in che modo potrà sfruttare il bonus sugli investimenti pubblicitari.

Il bonus pubblicità

Quando parliamo di bonus pubblicità, facciamo riferimento al credito d’imposta spettante a:

  • imprese,
  • lavoratori autonomi ed
  • enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Con il DPCM 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

Bonus pubblicità 2021 e 2022

Per gli investimenti effettuati negli anni 2021 e 2022, le condizioni di accesso al bonus erano state semplificate. Infatti,  per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Restavano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Dunque per gli anni 2021 e 2022:

  • è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • sono stati agevolati anche gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali

Bonus pubblicità 2023. Domande da oggi e fino al 31 marzo

Per gli investimenti effettuai nel 2023, i requisiti e le condizioni di accesso al bonus diventano un pò più complicati.

Infatti (Fonte portale Agenzia delle entrate):

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

A ogni modo, restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Detto ciò , per le spese 2023, la richiesta per accedere al credito d’imposta deve essere presentata all’Agenzia delle entrate tra il 1° e il 31 marzo 2023. In tal modo l’impresa prenota le risorse che saranno destinate a coprire gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023.

Detto ciò,

la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il servizio on line messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n.

322 del 1998.