Sono noti i requisiti e sono pubbliche le modalità di domanda per il c.d. bonus psicologo. Parliamo del buono dal valore non superiore a 600 euro spettante per sedute di psicoterapia e parametrato in base al valore ISEE.

In particolare:

  • in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario
  • con ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario.
  • nell’ipotesi di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Non si può, invece, avere bonus psicologo in caso di ISEE superiore a 50.000 euro.

Bonus psicologo, domanda e correzione

Le istruzioni operative per la presentazione della richiesta del buono sono dettate nella Circolare INPS n. 83 del 19 luglio 2022 e nel Messaggio INPS n. 2905 del 21 luglio 2022. Individuata anche la finestra temporale.

Le domande bonus psicologo possono presentarsi nel periodo che va dal 25 luglio 2022 al 24 ottobre 2022. Ai fini della domanda è necessario essere in possesso di ISEE in corso di validità.

A questo proposito, l’INPS nella citata circolare ha precisato che in caso di invio domanda con ISEE che presenta omissioni o difformità, si hanno 30 giorni di tempo dalla scadenza della richiesta per procedere alla correzione dell’ISEE stesso.

C’è tempo fino al 24 novembre 2022 per correggere l’ISEE

Pertanto, considerando che la domanda bonus psicologo scade il 24 ottobre 2022, ne consegue che per una richiesta presentata con ISEE non regolare, si ha tempo fino al 24 novembre 2022 per correggere l’ISEE stesso.

Per completezza informativa ricordiamo che la domanda bonus psicologo può presentarsi per sé stesso o per conto del figlio minore.

Inoltre il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.