E’ stato approvato il decreto che regola il c.d bonus psicologo. Agevolazione che è stata  introdotta dal Governo con l’intento di dare un sostegno alle persone che di più hanno subito a livello psichico le continuare restrizioni adottate dal Governo durante la pandemia.

Ebbene, il bonus spetterà per fasce di reddito. Ma questa già lo si sapeva. Tuttavia, il decreto individua nello specifico le singole fasce reddituali e gli importi riconosciuti a titolo di bonus per ogni singola fascia.

Ecco le ultime novità.

Il Bonus Psicologo

Il bonus psicologo è un contributo istituito dal Governo per le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il bonus è stato stato istituito con l’art.1-quater, comma 3 del D.L. 228/2021, c.d. decreto Milleproroghe.

Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona.

Il bonus non è uguale per tutti. Infatti, 600 euro è solo un importo teorico. Infatti, il bonus decresce all’aumentare dell’ISEE. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

Secondo la relazione illustrativa del decreto, considerando un costo medio per singola seduta pari a 50 euro, il bonus dovrebbe coprirne circa 12.

Per una durata media di tre mesi di terapia.

Il decreto attuativo

È stato approvato ieri in Conferenza Stato Regioni il decreto del ministero della Salute di concerto con il ministero dell’Economia che definisce le modalità per presentare la domanda per accedere al contributo, la sua entità e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.

Il decreto mette in chiaro che possono beneficiare del bonus le persone:

  • in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica,
  • a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Bonus per fasce di reddito

L’entità del bonus è strettamente collegato all’Isee.

Infatti, nel decreto viene individuato per ogni singola fascia di reddito il bonus spettante.

In particolare, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce Isee:

  • ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
  • con un ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta,  è pari a 200 euro per ogni beneficiario.

Il bonus potrà essere richiesto tramite il portale INPS. Lo stesso Istituto di previdenza, dopo che il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, comunicherà la data a partire dalla quale sarà possibile richiedere il bonus. Per accedere alla piattaforma sarà necessaria una delle seguenti credenziali: Carta di Identità Elettronica (CIE), (SPID), oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). È possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalità definite da INPS.

Infine, i professionisti interessati ad accettare il bonus per le loro prestazioni, devono fare apposita comunicazione al proprio ordine professionale di appartenenza.