Arriva il disciplinare ufficiale del bonus psicologo.

Si tratta di un documento ufficiale allegato al decreto attuativo del bonus,  grazie al quale cittadini e professionisti possono prendere confidenza com i termini utilizzati dal legislatore nella norma che ha istituito il bonus.

Nel disciplinare sono meglio chiariti i concetti di beneficiario e richiedente, che come vedremo a breve possono anche non coincidere.

Il bonus psicologo

Quando si parla di bonus psicologo si fa riferimento a quell’agevolazione riconosciuta in favore dei contribuenti per il pagamento di sedute dallo psicologo.

Il bonus potenziale è pari 600 euro per persona.

Tuttavia, l’effettiva entità del bonus psicologo e il diritto al suo ottenimento sono legati al reddito dichiarato ai fini Isee.

Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

In particolare, il bonus è parametrato alle seguenti fasce Isee:

  • ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
  • con un ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è pari a 200 euro per ogni beneficiario.

Pronto il disciplinare per cittadini e professionisti

Insieme al decreto attuativo del bonus psicologo, è stato pubblicato anche un disciplinare.

Si tratta di un documento ufficiale allegato al decreto attuativo del bonus, grazie al quale cittadini e professionisti possono prendere confidenza con i termini utilizzati dal legislatore.

Nel disciplinare vengono fornite una serie di definizioni che permettono al cittadino e al contribuente di meglio comprendere il funzionamento del bonus psicologo.

In particolare, vengono chiariti i concetti di: beneficiario del bonus, richiedente, professionista nonchè di codice univoco.

Si intende per beneficiario ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita’ psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico; Il “richiedente”, è invece colui che operativamente presenta la richiesta di accesso al beneficio.

Richiedente e beneficiario possono non coincidere. Per “professionista”, lo specialista regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbia aderito all’iniziativa.

Ancora  per “CODICE UNIVOCO”, si intende il codice alfanumerico di 12 caratteri associato a ciascun beneficiario, che rientra nella graduatoria, che rappresenta il valore del beneficio allo stesso attribuito.

Il bonus deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine, il codice univoco e’ automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.

Infine, è utile ricordare che la richiesta del bonus psicologo potrà essere presentata tramite il portale Inps.

A tal fine, è necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • Carta di identita’ elettronica (CIE),
  • (SPID), oppure
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Sarà possibile richiedere il bonus anche attraverso il contact center dell’INPS.

L’Inps, a breve,  dovrebbe comunicare la data a partire dalla quale sarà possibile inviare le richieste del bonus psicologo.