Nella scorsa settimana è stato approvato in Conferenza Stato Regioni il decreto del ministero della Salute di concerto con il ministero dell’Economia che definisce le modalità per presentare la domanda di bonus psicologo. Il decreto individua anche: la sua entità e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione. Beneficiari del bonus sono le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.

Purtroppo gli ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia e le connesse restrizioni imposte dal Governo con i vari DPCM, hanno fatto crescere il numero delle persone bisognose dell’assistenza di un professionista della mente.

Il bonus psicologo

Il contributo bonus psicologo, ex art.1-quater del D.L. 228/2021, D.L. Milleproroghe, è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona.

Il decreto citato in premessa, dispone che rispetto all’importo teorico di 600 euro, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce Isee:

  • ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
  • con un ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è pari a 200 euro per ogni beneficiario.

Dunque, l’importo pieno di 600 euro spetta solo ai soggetti con Isee del nucleo familiare inferiore a 15.000 euro. Difatti, l’Isee fa la differenza.

Nella relazione tecnica del decreto è spiegato che:

nel presupposto di una tariffa minima relativa ad una seduta di psicoterapia presso uno specialista privato che si attesti intorno ai 50 euro, il contributo massimo di 600 euro a persona permetterà di usufruire di 12 sedute e pertanto, complessivamente il finanziamento previsto consente di soddisfare una platea approssimativa di 16.000 persone.

Il tariffario CNOP. L’agevolazione può diventare irrisoria

Nella scorsa settimana è stato approvato in Conferenza Stato Regioni il decreto attuativo del bonus psicologo.

Nel decreto in esame viene messo nero su bianco che il contributo di 50 euro per seduta può essere rimodulato sulla base della spesa effettiva sostenuta dal beneficiario.

Ciò in considerazione del fatto che il tariffario del Consiglio Nazionale dell’ordine degli Psicologi (CNOP), individua nel “limite inferiore della fascia dell’onorario del professionista” importi anche più bassi dei 50 euro. Importo a cui fa riferimento la relazione tecnica del D.L. Milleproroghe. Inoltre, va rispettata l’autonomia del professionista che potrebbe individuare in psicoterapie di coppia, familiari o di gruppo, modalità più consone affinchè la prestazione sia beneficiale.

Detto ciò, il citato tariffario prevede i seguenti range di costo per seduta:

  • Psicoterapia individuale (per seduta) da € 40,00 a € 140,00;
  • Psicoterapia di coppia o familiare da € 55,00 a € 185,00;
  • per la Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante – n. max 12 partecipanti per gruppo) da € 20,00 a € 70,00.

Laddove nella propria autonomia, i professionisti che hanno deciso di accettare il “voucher” applichino costi più alti rispetto all’importo di 50 euro, il bonus diventerebbe irrisorio. Non coprirebbe più le 12 sedute ipotizzate dal Governo.

Ecco perchè a rimetterci saranno i contribuenti, i quali dovranno pagare con le proprie tasche il completamento del percorso terapeutico.