In redazione arrivano quesiti in merito al bonus prima casa under 36 introdotta dal decreto Sostegni bis. In uno degli ultimi ci è chiesto se l’agevolazione si applica, ad esempio, anche laddove oggetto dell’atto stipulato dal notaio sia la costituzione del diritto di usufrutto e nuda proprietà.

Diamo, quindi, risposta ai nostri lettori.

Il bonus prima casa under 36

Il decreto Sostegni bis, ha introdotto il c.d. bonus prima casa under 36. Si tratta di agevolazioni fiscali riconosciute a giovani che rispettano determinati requisiti reddituali ed anagrafici e che acquistano un immobile destinato a “prima casa”.

In dettaglio, il beneficio consiste:

  • nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • nel riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta)
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

I requisiti anagrafici e reddituali

Il bonus prima casa under 36, come detto si applica solo laddove siano rispettati determinati requisiti in capo al giovane acquirente. In dettaglio questi, deve, congiuntamente:

  • avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui
  • non aver compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di acquisto della “prima casa”
  • rispettare in capo a se i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione prima casa previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico Imposta di Registro).

Tipologia di atti ammessi al bonus prima casa under 36

Le agevolazioni in commento si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà) ed a tutti quelli comportanti il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (quindi, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione (Circolare n. 12/E del 2021).

Dunque, il bonus prima casa under 36, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti, è ammesso anche laddove oggetto dell’atto notarile sia la costituzione di usufrutto e nuda proprietà.

Il legislatore, comunque, stabilisce un intervallo temporale in cui deve essere stipulato l’atto. In particolare le agevolazioni qui in commento, secondo la norma di cui al decreto Sostegni bis, si applicano agli atti stipulati nel periodo 26 maggio 2021 – 30 giugno 2022 (la legge di bilancio 2022 dovrebbe prorogare al 31 dicembre 2022).

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