L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 653 del 4 ottobre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito al cosiddetto Bonus Prima Casa Under 36 nel caso in cui il contribuente indenta stipulare un mutuo. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è un soggetto che si è aggiudicato un immobile all’asta.

Lo stesso intende avvalersi delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa e, in particolare, del cosiddetto bonus under 36. Quest’ultimo, lo ricordiamo, consiste in uno speciale regime di esenzione dall’imposta di registro, ipotecarie e catastali per gli atti di compravendita di ‘prime case’, stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Al riguardo, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate se sia possibile usufruire di tali benefici sia nel momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento che nel momento della futura stipula del contratto di mutuo.

Prima casa under 36, irrilevante la stipula del mutuo

È possibile usufruire del bonus prima casa under 36 anche se la proprietà dell’immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale. L’istante, dunque, può usufruire delle agevolazioni in argomento.

Con riferimento al momento in cui l’istante dovrà rendere le dichiarazioni previste, l’Ade chiarisce che esse sono rese dalla parte interessata, di regola, “nelle more del giudizio, talchè risultino nel provvedimento medesimo. (…), tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto”.

Dunque, conclude l’agenzia delle entrate, “nessun rilievo assume il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo”.

 

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