Il bonus prima casa under 36 spetta per qualsiasi atto che porti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell’immobile di categoria catastale non di lusso. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021.

Vediamo, in questo articolo, tutti i casi i cui è ammessa l’agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis.

Cos’è il beneficio casa under 36

Il decreto Sostegni bis prevede un bonus prima casa under 36, ossia agevolazioni in favore dei giovani fino a 36 anni ed acquirenti di una “prima casa” e con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Il beneficio si concretizza:

  • nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • e nel riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta).

Inoltre è prevista esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Bonus prima casa under 36: la categoria catastale deve essere non di lusso

Le agevolazioni di cui sopra si applica agli atti di “compravendita” stipulati nel periodo 26 maggio 2021 – 30 giugno 2022.

L’atto di acquisto deve avere ad oggetto immobili appartenenti a categorie catastali non di lusso, quindi alle seguenti:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini).

Il bonus prima casa under 36, invece, non c’è laddove l’atto di compravendita abbia ad oggetto immobili di categoria catastale di lusso (quindi, A/1, A/8 ed A/9).

Atti ammessi ed esclusi dai benefici

I benefici in comento si applicano a tutti gli atti che comportano:

  • il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà)
  • il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) di immobili aventi le predette caratteristiche.

Le agevolazioni, inoltre si applicano anche:

  • nell’ipotesi in cui il diritto sull’immobile si acquisisca per effetto di un decreto di trasferimento emesso a seguito di un procedimento giudiziale (ad esempio asta)
  • alle pertinenze della casa acquistata, limitatamente ad un numero massimo di tre pertinenze ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Il bonus casa under 36, non è applicabile, invece, ai contratti preliminari di compravendita.

Tuttavia, laddove poi dovesse stipularsi l’atto definitivo di acquisto e sussistano tutte le condizioni per i benefici in commento, sarà possibile presentare richiesta di rimborso per recuperare l’imposta proporzionale versata relativamente ad acconti e caparra.

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