L’indennità Covid pescatori autonomi, c.d bonus pescatori,  può essere richiesta entro il 31 dicembre 2021. L’INPS, con apposita circolare pubblicata nei giorni scorsi, ha meglio chiarito quali sono le situazioni in cui il bonus non può essere richiesto. Difatti, ci sono delle incompatibilità legate alla percezione di altre tipologie di somme/prestazioni che non permettono di ottenere il bonus in parola.

Ecco in chiaro tutte le situazioni di incompatibilità.

L’indennità Covid pescatori autonomi

La Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021, ha introdotto una misura di sostegno al reddito in favore dei pescatori autonomi, c.

d bonus pescatori. Il bonus è pari a 40 euro giornalieri, rapportati al periodo 1° gennaio 2021-30 giungo 2021.

Rientrano tra i soggetti beneficiari, i lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Il bonus pescatori è riconosciuto anche in favore degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi. A condizione che le predette categorie di lavoratori non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della Gestione separata.

Per la richiesta del bonus pescatori bisogna affrettarsi. Infatti, rimane poco più di un mese per inviare l’istanza all’INPS.

I casi di incompatibilità

Nella circolare n° 173 del 19 novembre 2021, l’INPS ha ribadito che il bonus in esame è incompatibile con le seguenti prestazioni, rientranti nell’arco temporale 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021:

  • cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
  • trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
  • prestazioni di cassa integrazione in deroga;
  • prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In realtà, è la stessa norma che ha introdotto il bonus a prevedere specifici casi di incompatibilità.

Infatti, il comma 315 prevede espressamente l’incompatibilità del trattamento di sostegno al reddito in esame con i trattamenti previsti dai commi da 299 a 314 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020.