In redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito molto interessante sul c.d. bonus occhiali o bonus vista.

Ho da poco acquistato un nuovo paio di occhiali da vista, utilizzano il voucher bonus occhiali, detto ciò, il residuo del prezzo degli occhiali l’ho pagato in contanti. Mi chiedo se questo potrebbe comportare, in caso di eventuali controlli sul bonus, la perdita del buono con applicazione di eventuali sanzioni.

Prima di rispondere al quesito del nostro lettore, è utile richiamare le peculiarità del bonus occhiali.

Il bonus occhiali

Il bonus occhiali è stato previsto con la la Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021. Tuttavia solo con il decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef, del 21 ottobre 2022 sono state fissate le regole per richiedere l’agevolazione.

Il bonus può essere richiesto a partire dallo scorso 5 maggio, esclusivamente per via telematica dalla piattaforma web www.bonusvista.it, tramite Spid di livello 2 o superiore, oppure la Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Detto ciò, l’agevolazione si sostanzia in un contributo del valore di 50 euro per l’acquisto dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 di:

  • occhiali da vista;
  • lenti a contatto correttive.

Per chi ha effettuato l’acquisto prima del 5 maggio 2023, il bonus è chiesto sotto forma di rimborso.

Dunque, il bonus può spettare sotto forma di voucher o di rimborso ossia è possibile richiedere: un voucher di 50 euro per ogni beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall’emissione presso gli esercizi commerciali registrati. Un rimborso di 50 euro per l’acquisto già effettuato dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio 2023 di occhiali da vista o lenti correttive.

Per richiedere il rimborso, l’istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2023.

Il bonus occhiali. Spesa non coperta dal buono e pagamento in contanti

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito esposto in premessa.

Il decreto attuativo del bonus occhiali nulla prevede circa le modalità di pagamento degli occhiali o delle lenti a contatto correttive.

Inoltre,  lo stesso decreto prevede che:

Resta fermo il diritto alla detrazione dall’imposta, ai sensi dell’art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle sole spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, computate al netto del rimborso percepito.

Dunque, è possibile ottenere il bonus vista e, al contempo, sulla spesa residua (costo occhiale-bonus) sfruttare la detrazione Irpef per dispositivi medici. La categoria è quella generale delle spese sanitarie.

Detto ciò, non c’è alcun obbligo di pagare tramite strumenti tracciati neanche per la detrazione sopra citata. Infatti, come detto gli occhiali da vista rientrano tra i dispositivi medici  e la spesa sostenuta è detraibile anche se pagata in contanti.

Inoltre si ricorda che i dispositivi medici sono detraibili quando dallo scontrino o dalla fattura risulta il contribuente che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e se lo stesso è contrassegnato dalla marcatura CE. Se il documento di spesa riporta il codice AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE), per la detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. Se non è riportata tale codifica, invece:

  • per i dispositivi compresi nell’elenco fornito dal Ministero della Salute (allegato alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/2011) è sufficiente conservare la documentazione dalla quale risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
  • per quelli non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. E successive modifiche e integrazioni.

In sostanza via libera al pagamento in contanti sia ai fini del bonus vista sia per la detrazione della spesa residua.

Riassumendo…

  • Il bonus occhiali è un voucher/rimborso di 50 euro da spendere per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive;
  • sono agevolati gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023;
  • per richiedere il rimborso, l’istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2023;
  • è possibile cumulare voucher e detrazione Irpef, anche se si paga in contanti.