Il bonus nido erogato dall’INPS spetta anche laddove l’asilo abbia provveduto a rimborsare la retta ai genitori a causa della chiusura della struttura per via delle misure di contenimento per il Covid?

La questione è stata risolta dalla giurisprudenza ed in particolare dalla sentenza n. 1198 del 21 luglio 2021 emanata dal Tribunale di Chieti.

L’importo del bonus nido INPS

La legge di bilancio 2020 ha elevato a 3.000 euro il bonus nido. Il beneficio, ricordiamo, è introdotto nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie.

E’ previsto dalla legge n. 232 del 2016 la quale ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro (elevato poi, come detto, a 3.000), per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.

Il bonus spetta sulla base dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

In dettaglio l’importo massimo erogabile può arrivare, oggi, a 3.000 euro. Nello specifico:

  • per ISEE minorenni fino a 25.000 euro, abbiamo un bonus nido di 3.000 euro annui (272,72 euro erogati per 11 mensilità)
  • in caso di ISEE minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 euro, il bonus nido è di 2.500 euro annui (importo mensile erogabile di 227,27 per 11 mensilità)
  • per ISEE minorenni da 40.001 euro, il bonus è di 1.500 euro annui (importo massimo mensile erogabile di 136,37 per 11 mensilità).

Il contributo mensile erogato non può, comunque, eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

La sentenza del Tribunale di Chieti

Per accedere al beneficio, il genitore che sostiene il pagamento della retta deve presentare domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2021. Se alcune rette sono pagate da un genitore e altre rette dall’altro genitore, ognuno di essi può presentare richiesta.

Il contributo è poi erogato direttamente dall’INPS stesso.

Detto ciò, la sentenza n. 1198 del 21 luglio 2021 emanata dal Tribunale di Chieti ha stabilito che il bonus nido spetta anche laddove l’asilo abbia rimborsato, a causa della chiusura legata al Covid-19, la retta pagata.

Ciò, in quanto, secondo quanto chiarito anche dall’INPS, quello che conta ai fini del beneficio è l’effettivo pagamento della retta, come da contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l’obbligazione del versamento, per la durata dell’anno scolastico, della rata mensile o in un’unica soluzione.

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