Tra novità del Modello 730/2021, pubblicato nella sua versione definitiva, c’è, al quadro G, il credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica. Tale credito si aggiunge, dunque, a quelli che già sono accolti al citato quadro del modello dichiarativo, ossia:

  • crediti d’imposta relativi ai fabbricati (ad esempio credito d’imposta riacquisto prima casa)
  • credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione
  • credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
  • credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
  • credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
  • credito d’imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura – Art bonus
  • credito d’imposta per negoziazione e arbitrato
  • credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus
  • credito d’imposta per la videosorveglianza
  • credito d’imposta per le mediazioni
  • credito d’imposta per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)
  • credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e per la realizzazione di nuove strutture sportive (c.d. Sport bonus)
  • credito d’imposta per erogazioni liberali per bonifica ambientale.

Bonus monopattini per rottamazione: indicazione nel Modello 730/2021

Il bonus monopattini è quello previsto a fronte di spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Si sostanzia in un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro riconosciuto a condizione che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Il credito d’imposta spettante è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020 e va indicato al quadro G del Modello 730 con il codice “5”.

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