Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono stati definiti i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del cosiddetto bonus moda. Tale comunicazione arriva dopo un altro provvedimento del 11 ottobre 2021, dove erano state rese note le modalità e il contenuto della comunicazione. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus moda, cos’è e ha chi spetta

Il bonus moda, istituito con il decreto rilancio, consiste in un contributo a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori che hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi pre-pandemia.

Le imprese devono svolgere almeno una delle attività riportate nell’elenco dei codici ATECO ammessi, già comunicato dalla stessa Agenzia delle entrate.

L’entità del credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Ad ogni modo, l’ammontare effettivo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per una percentuale che sarà resa nota con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Pubblicate le istruzioni e i termini per la fruizione del bonus

La comunicazione per la fruizione del bonus moda, si legge nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, può essere inviata a partire dal 29 ottobre 2021, fino al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta 2020. È prevista poi una seconda finestra dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Ad ogni modo, la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’approvazione della misura da parte della Commissione Europea.

Per maggiori informazioni, si legga il relativo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

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