Lo scorso anno ho effettuato dei lavori di suddivisione di un immobile di mia proprietà. Alla fine dei lavori ho ottenuto due distinti appartamenti. Nei prossimi mesi ho intenzione di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare agli stessi immobili. Vorrei richiedere il c.d. bonus mobili.

A tal proposito, potrò beneficiare di due distinti limiti di spesa oppure vale il limite unico di 10.000 euro? Se cedo uno dei due appartamenti posso trasferire anche il bonus mobili?

Il bonus mobili

Il bonus mobili è legato all’effettuazione di lavori di ristrutturazione edilizia su immobili residenziali.

Se eseguo tali tipi di lavori posso richiedere:

  • oltre che la detrazione del 50% su una spesa max di 96.000 per gli interventi edilizi, anche,
  • la detrazione del 50% su una spesa max di 10.000 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile oggetto dei lavori.

Nello specifico, i lavori edilizi che danno diritto all’ulteriore detrazione del 50% possono essere cosa individuati:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenz
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Indicazioni riportate nella Guida-Agenzia delle entrate, bonus mobili.

Difatti, la manutenzione straordinaria sia sui singoli appartamenti che sulle parti comuni condominiali da diritti al bonus mobili.

Sono esempi di manutenzione straordinaria:il rifacimento di scale e rampe; la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate, la costruzione di scale interne ecc.

Il bonus mobili spetta anche insieme al superbonus 110%.

Le novità per le spese 2021

La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021 ha prorogato il bonus mobili anche in riferimento alle spese 2021. Inoltre, il legislatore è intervenuto innalzando la spesa massima detraibile. Infatti si passa dal limite di 10.000  a quello di 16.000 euro.

Il limite dei 16.000 euro riguarda la singola unità immobiliare. Comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.

Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio (Fonte guida Agenzia delle entrate).

Il beneficio fiscale massimo sale da 5.000 a 8.000 euro. Rimangono inviate le regole per utilizzare il bonus mobili in dichiarazione. L’utilizzo della detrazione avviene in 10 quote annuali di pari importo. Fino a concorrenza dell’Irpef dovuta.

Per beneficiare della detrazione per le spese 2021 è necessario che l’acquisto sia correlato a lavori edilizi effettuati a partire dal 1° gennaio 2020. Non rileva la data di sostenimento della spesa ma quella di effettivo inizio degli stessi lavori edilizi.

Inoltre, per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata:

  • su un importo massimo di 16.000 euro,
  • al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.

Tale importante passaggio operativo è contenuto nel comma 2 dell’art.16 del D.L. 63/2013. Normativa di riferimento per il bonus mobili.

Suddivisione immobile e bonus mobili: la risposta al lettore

Fatta tale ricostruzione possiamo ora dare una risposta al nostro lettore al quesito su “Suddivisione dell’immobile e bonus mobili“.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che (circolare 19/E 2020), in caso di accorpamenti di più unità abitative o suddivisione di un’unico immobile, si considera la situazione iniziale dell’immobile:

nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unitàabitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Di conseguenza, nel suo caso specifico, beneficerà di una spesa max detraibile pari a 16.000 euro.

Attenzione a rispettare le modalità di pagamento accettate dal legislatore. Infatti, è necessario effettuare i pagamenti con bonifico, bancomat o carta di credito.
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta dell’8%) predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

Circa il trasferimento del bonus mobili, la risposta è negativa. La detrazione permane in capo al beneficiario originario. Anche se insieme all’immobile ha ceduto le quote residue della detrazione per lavori edilizi. Il bonus mobili non si trasferisce neanche agli eredi.