Tra i casi di ristrutturazione e bonus mobili, quelli di sostituzione caldaia e installazione pompa di calore seguono delle regole specifiche. Cerchiamo di riepilogarle prendendo spunto dal quesito di un lettore che ci scrive:

Buongiorno,
in base alle linee guida dell’Agenzia dell’Entrate e come riportato nella Circolare 3E del 2 Marzo 2016 al punto 1.5, la sostituzione della caldaia è qualificabile come intervento di “manutenzione straordinaria” e quindi consente l’accesso al Bonus Arredi, senza dover necessariamente effettuare interventi di ristrutturazione muraria dell’immobile.
La prima domanda è: se invece di sostituire la caldaia ancora funzionante provvedo ad installare semplicemente una pompa di calore, ottenendo comunque un risparmio energetico, posso ugualmente accedere al Bonus Arredi?
La seconda domanda è: come faccio a dimostrare che, sostituendo la caldaia o installando eventualmente la pompa di calore, è stato ottenuto un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente?

Grazie
Buona giornata

Bonus mobili e pompa di calore: detrazione anche senza lavori di ristrutturazione?

L’installazione di un impianto di riscaldamento a pompa di calore dà diritto al bonus mobili anche senza ristrutturazione? La risposta è affermativa, come anche chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n.

11/2014, che riconosce espressamente il bonus mobili anche in mancanza di ristrutturazione nel caso di interventi di risparmio energetico.
Restano intuitivamente esclusi quelli che beneficiano dell’ecobonus.