Il bonus mobili e grandi elettrodomestici spetta solo laddove il contribuente realizza anche lavori edilizi che danno diritto al c.d. bonus ristrutturazione (se non c’è bonus ristrutturazione, dunque, non può esserci bonus mobili).

Ma la detrazione bonus mobili spetta anche laddove il contribuente gode della detrazione per acquisto o costruzione di box auto pertinenziali?

Cos’è il bonus mobili e grandi elettrodomestici

Il bonus mobili e grandi elettrodomestici è una detrazione IRPEF pari al 50% da godere in 10 quote annuali di pari importo), riconosciuta a fronte di spese sostenute per l’acquisto dei citati beni.

Come anticipato, il beneficio spetta, tuttavia, solo laddove siano in essere lavori di ristrutturazione edilizia per i quali si gode della relativa detrazione fiscale (c.d. bonus ristrutturazione).

La legge di bilancio 2021 ha prorogato il bonus mobili e grandi elettrodomestici anche alle spese 2021 ed ha altresì innalzato da 10.000 euro a 16.000 euro il limite massimo di onere (per unità immobiliare) su cui poter applicare la detrazione fiscale.

Per il bonus mobili non è ammessa la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Detrazione box auto pertinenziale: importo e limite di spesa

Il legislatore riconosce, altresì, una detrazione IRPEF del 50% a fronte di spese sostenute per l’acquisto o la realizzazione di box auto pertinenziale.

Il beneficio è stato prorogato anche alle spese sostenute nel 2021. La detrazione è applicabile su un limite massimo di spesa 96.000 euro (per ciascuna unità immobiliare) ed è beneficiabile in 10 quote annuali di pari importo da riportare in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche).

Possono beneficiare della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che acquistano da impresa costruttrice (anche cooperativa edilizia) box o posti auto pertinenziali ad un immobile destinato ad uso abitativo. In questo caso la detrazione si applica con riferimento alle sole spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del box auto pertinenziale.

Lo sgravio fiscale, come detto, spetta anche nel caso in cui il contribuente decida di realizzare un box pertinenziale a servizio della propria abitazione (senza, quindi, acquistarlo già realizzato).

La conversione in legge del decreto Sostegni, potrebbe introdurre anche per questa detrazione la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito (vedi anche Detrazione box auto pertinenziale: si apre allo sconto in fattura o cessione del credito).

Bonus mobili solo se c’è ristrutturazione

Il bonus mobili e grandi elettrodomestici, ribadiamo, spetta solo laddove si realizzano anche interventi che danno diritto al bonus ristrutturazione. In dettaglio, il bonus spetta a fronte di spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici quando si realizzano lavori di:

  • manutenzione straordinaria (installazione di ascensori e scale di sicurezza, realizzazione dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, ecc.)
  • recupero e risanamento conservativo (adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio)
  • ristrutturazione (modifica della facciata, realizzazione di una mansarda o di un balcone, trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, apertura di nuove porte e finestre, costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti, ecc.)
  • manutenzione ordinaria su parti comuni condominiali (sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci, ecc.).

L’Agenzia delle Entrate ha, invece, espressamente escluso l’acquisto o la realizzazione di box auto pertinenziali tra gli interventi che possono dar luogo anche al bonus mobili e grandi elettrodomestici. Ciò in quanto si tratta di nuove costruzioni mentre il bonus mobili è legato a lavori su edifici già esistenti (Circolare n. 11/E del 2014).

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