Ai fini del bonus mobili, occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito; non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Il bonus mobili

Il bonus mobili è una detrazione del 50% su una spesa max di 16.000 (per il 2021, di norma il limite è fissato a 10.000 euro) euro che premia l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio. Il riferimento è agli interventi di cui all’art.

16-bis del dPR 917/86, TUIR.

Sono interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto all’ulteriore bonus mobili, ad esempio, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti ecc.

L’obbligo di pagamento tracciabile: come darne prova

In base alle indicazioni presenti sulla guida bonus mobili dell’Agenzia delle entrate, ai fini del bonus mobili:

  • occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito;
  • non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta dell’8%) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate. A condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.

Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

Come deve essere dimostrato che il pagamento è stato effettuato tramite strumenti tracciabili?

Nella circolare n°7/e 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è possibile dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabile mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito). L’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.