Il bonus mobili 2016 sta riscuotendo grande successo tra chi ha i requisiti per richiederlo. Tuttavia esistono dei casi particolari che è bene affrontare onde evitare di perdere questo diritto per un errore o una scelta sbagliata dettata dalla leggerezza. I dubbi dei potenziali beneficiari del bonus arredi 2016 riguardano soprattutto i mobili che rientrano nell’agevolazione e le modalità di acquisto e pagamento.

E siccome il mercato dei mobili si sta aprendo anche all’estero e all’e-commerce e, trattandosi di importi anche di una certa entità spesso prevede il pagamento rateale, in questa sede ci concentreremo proprio su queste tre fattispecie comuni: acquisto online, all’estero o tramite finanziamento.

In questi casi si mantiene il diritto al bonus mobili 2016 e, se si, a quali condizioni?

Bonus mobili 2016: acquisti online e all’estero

Il bonus mobili 2016 può essere fruito anche per acquisti all’estero, applicando le regole seguenti:

–          se il pagamento viene fatto tramite bonifico bancario o postale, la ritenuta d’acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti;

–          se il destinatario del bonifico non è residente e non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere effettuato mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del pagamento.

In questo senso ben si comprende perché il bonus, alle stesse condizioni, si applichi anche ad acquisti online (spesso peraltro i rivenditori su Ebay sono stranieri).

[tweet_box design=”box_07″ float=”none”]Bonus mobili 2016: acquisti su internet, all’estero e a rate[/tweet_box]

Bonus mobili 2016: vale per gli acquisti a rate?

Molti clienti comprano i mobili a rate. In questo caso si ha diritto al bonus arredi? Il presupposto per accedervi è che la finanziaria paghi interamente il venditore tramite bonifico, specificando tutti gli elementi obbligatori del bonifico parlante in modo da mettere la banca o le Poste nelle condizioni di operare la ritenuta dell’8% prevista dalla legge.

Di questo avviso la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014. Il contribuente dovrà mantenere copia del bonifico come prova dell’avvenuto pagamento