L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 15 del 22 marzo 2022, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del cosiddetto bonus manifesti pubblicitari. Stiamo parlando del credito d’imposta, previsto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 67-bis), a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus manifesti pubblicitari, cos’è e a chi spetta

Il decreto sostegni bis, in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro paese, ha istituito il cosiddetto bonus manifesti pubblicitari.

Si tratta di un credito d’imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, comunque diverse dalle insegne di esercizio.
Il bonus è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dagli aventi diritto, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.

Istituito il codice tributo

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del bonus manifesti pubblicitari tramite il modello F24, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 15 del 22 marzo 2022, ha istituito il seguente codice tributo:

“6973” denominato “credito d’imposta impianti pubblicitari – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Questo codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta.

 

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