Ai fini del calcolo del calcolo del calo di fatturato ai fini del c.d. bonus locazioni di cui al decreto Rilancio, può essere considerata la continuità aziendale nel caso di una società costituita nel 2019 a seguito di acquisizione di una ditta individuale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 402/E del 24 settembre 2020.

Si tratta del credito d’imposta introdotto dall’art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), calcolato sull’ammontare mensile del canone di locazione (dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno) di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il bonus locazione nell’ipotesi della continuità aziendale

Il caso affrontato è quello di una società che ha iniziato la propria attività nel 2019 in seguito alla cessione di una ditta individuale entrando, così, in possesso dei beni strumentali e delle licenze necessarie per svolgere l’attività.

Siccome, tra i requisiti necessari per godere del bonus locazione è richiesta la diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto a quello conseguito negli stessi mesi del periodo d’imposta precedente, dunque, la citata società ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se, per accedere al beneficio in esame, possa essere riconosciuta la continuità aziendale e quindi considerare il fatturato 2019 della ditta individuale ai fini della verifica del requisito di cui sopra.

In caso di continuità aziendale spetta il bonus locazione?

Premettendo che i chiarimenti sul beneficio in esame sono stati forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 14/E/2020 e n. 25/E/2020, con riferimento al caso in questione, la stessa Amministrazione finanziaria prende a prestito le precisazioni date con riguardo al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 dello stesso decreto Rilancio e fornite nella stessa Circolare n. 15/E del 2020, dove è stato detto che

“In relazione ai soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo […], si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, […] per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. Infine, in considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti […], a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda, […] per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento […]”.

In altri termini, conclude l’Agenzia delle Entrate, anche nel caso del bonus locazione, il calcolo della riduzione del fatturato del 50% deve essere effettuato confrontando l’ammontare del fatturato della società (avente causa) dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto al fatturato della ditta trasferita (dante causa) riferibile ai medesimi periodi del 2019.

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