Il tax credit locazione, di cui al decreto Rilancio e successivi, spetta anche laddove il canone di locazione è pagato tramite l’escussione da parte della società locatrice della fideiussione bancaria, inserita in un’apposita clausola del contratto.

Lo dice l’Agenzia delle Entrate in risposta ad apposita istanza di interpello.

Senza ripercorrere tutto l’iter legislativo riguardante il credito d’imposta locazioni che è stato previsto dal nostro legislatore quale misura di sostegno alle imprese in difficoltà causa emergenza Covid-19 (a tal preposito vedi Dal CuraItalia al Ristori bis: bonus locazione a confronto), soffermiamoci in questa sede sull’istituto della garanzia fideiussoria e della relativa escussione.

La garanzia fideiussoria e l’escussione nel contratto di locazione

La costituzione della garanzia fideiussoria comporta l’assunzione da parte di un soggetto terzo di un obbligo personale ed accessorio all’obbligazione del debitore principale (locatario). A norma dell’articolo 1949 codice civile, in particolare,

l’escussione della garanzia comporta il subentrare del fideiussore nelle ragioni del creditore, che gli permetterà di agire nei confronti del debitore negli stessi termini in cui poteva agire il creditore (cd. surrogazione del fideiussore).

Bonus locazione: ok se il canone è versato con escussione fideiussoria

Detto ciò, occorre ricordare che affinché spetti il tax credit locazione è necessario che il canone, su cui matura il credito, sia effettivamente pagato (versato) dal locatario al locatore. A questo proposito, infatti, nella Circolare n. 14/E del 2020, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il bonus locazione è commisurato all’importo “versato” con riguardo a ciascuno dei mesi di riferimento.

Ora, nella Risposta n. 185 del 2021, l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che l’escussione della fideiussione, la cui funzione attribuita dall’ordinamento giuridico consiste proprio nel garantire il pagamento dei canoni di locazione, costituisce ai fini del bonus in commento una modalità di “versamento” del canone. Pertanto, in questo caso, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti, si giunge ad ammettere la spettanza del beneficio.

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