Con la conversione in legge del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), il legislatore ha ampliato il raggio di applicazione del c.d. bonus locazioni estendendolo anche ai commercianti al dettaglio con volume d’affari superiore a 5 mln di euro.

Certo può sembrare strana la notizia visto che quando si parla di “commercio al dettaglio” in genere si fa riferimento a ditte individuali ed è difficile pensare ad un’attività al dettaglio svolta con questa forma d’impresa a fronte di numeri di volume d’affari abbastanza elevati.

A prevedere il beneficio, ricordiamo ,è l’art. 28 del menzionato decreto (convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020) con cui il legislatore a fronte della crisi economica da Covid-19 ha deciso di istituire un credito d’imposta per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Tra i beneficiati vengono fatti rientrare anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività istituzionale.

La misura del beneficio è fissata, invece, nel 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda compresivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle suddette attività.

Bonus locazioni: il requisito del volume d’affari

La norma, tuttavia, lega l’agevolazione al rispetto di un determinato requisito: i ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro, salvo che si tratti di strutture alberghiere e agrituristiche nonché per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (in questo caso, dunque, non è richiesto il rispetto della menzionata condizione).

Su questo aspetto, è stato introdotto, in sede di conversione in legge del decreto Rilancio, il nuovo comma 3-bis, con cui si dispone che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 mln di euro nel periodo d’imposta 2019, il credito d’imposta spetta nella misura:

  • del 20% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
  • del 10% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda compresivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle suddette attività.

Per completezza informativa, ricordiamo altresì che il bonus in esame è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Esso spetta nella condizione che il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Infine, non va confuso con l’altro bonus locazioni stabilito per i canoni di marzo di cui al decreto Cura Italia (art. 65 decreto-legge n. 18 del 2020) con cui ne viene esclusa la cumulabilità. In merito alle modalità di utilizzo si rimanda a qualche nostro precedente articolo indicati qui sotto.

 

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