Prendere in leasing la casa da destinare a propria abitazione principale, invece, che acquistarla con mutuo, può avere i sui vantaggi anche da un punto di vista fiscale, grazie al bonus leasing.

Bonus leasing abitazione principale: di cosa si tratta?

Il bonus leasing si concretizza in una detrazione IRPEF del 19% da applicare sui canoni e relativi oneri accessori, nonché sul costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari (leasing), anche da costruire.

Il beneficio spetta a condizione che si oggetto di leasing sia un immobile

da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.

Rientrano nel bonus leasing abitazione principale anche:

  • gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sull’immobile stesso
  • eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

L’oggetto del leasing abitativo può essere un:

  • fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile;
  • terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo;
  • fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare.

Lo sgravio fiscale si applica, per ora, sui contratti di leasing stipulati nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto stesso.

Limiti di detraibilità per il bonus leasing

Per aver diritto al bonus, tuttavia, è richiesto il rispetto di un requisito reddituale, ossia che il reddito complessivo di chi ne vuole beneficiare non deve risultare superiore a 55.000 euro.  Sono altresì previsti limiti di detraibilità che variano a seconda dell’età del beneficiario. Nel dettaglio:

  • per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni, la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere euro 8.000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di euro 20.000
  • per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni, le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, euro 4.000 per i canoni e oneri accessori ed euro 10.000 per il prezzo di riscatto.

Sia per il requisito reddituale che per quello anagrafico occorre far riferimento alla data di stipula del contratto di leasing.

Per il requisito reddituale si fa riferimento al reddito complessivo dell’anno d’imposta precedente a quello di stipula (se non ancora presentata la dichiarazione dei redditi si può far riferimento a quello precedente).

Il bonus leasing in dichiarazione redditi

Ai fini del bonus leasing abitazione principale, a decorrere dagli oneri pagati nel 2020, è necessario che il pagamento risulti da strumento tracciabile (bonifico, assegni, ecc.).

La detrazione spetta al soggetto intestatario del contratto di leasing. Se il contratto di leasing è cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi e ai fini del beneficio si considera il reddito complessivo e l’età del singolo contraente. Laddove l’uno sia a carico fiscalmente dell’altro, la quota non detraibile dal primo può essere detratta dal secondo.

L’indicazione nel Modello 730 avviene al rigo E14 (nel Modello Redditi Persone fisiche al rigo RP14).

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