Il bonus lavori in casa ossia il bonus ristrutturazione spetta anche a chi detiene l’immobile da ristrutturare in base a un contratto di comodato.

Cosa succede però se il contratto di comodato è registrato dopo l’inizio dei lavori ma comunque prima del pagamento delle spese? Ebbene, a tale domanda ha dato una risposta l’Agenzia delle entrate sulla propria rivista fisco oggi.

E’ utile precisare che se parliamo di sconto in fattura, il momento di pagamento delle spese coincide con l’emissione della fattura da parte dell’impresa che esegue i lavori; nella fattura dovrà essere indicata l’applicazione dello sconto in forza delle previsioni di cui all’art.

121 del DL 34/2020, decreto Rilancio.

Detto ciò, vediamo qual è stata la risposta del Fisco alla suddetta domanda.

Il bonus ristrutturazione

Quando parliamo di bonus per i lavori in casa ci viene subito in mente il bonus ristrutturazione, facciamo riferimento alla detrazione che la legge riconosce ai contribuenti per i lavori effettuati su edifici residenziali di qualsiasi categoria catastale. L’agevolazione opera al 50% su una spesa max di 96.000 euro.

Sono agevolati i seguenti tipi di lavori:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Come riportato nella guida ufficiale dell’Agenzia delle entrate i lavori devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio fiscale,  gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

A ogni modo, una volta effettuati i lavori bisogna fare sempre attenzione alle ricevute da mostrare al Fisco in caso di controlli.

Ad esempio; le Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute; fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati; bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; ecc.

Il Bonus ristrutturazione. Chi può richiederlo?

Il bonus per i lavori in casa spetta non solo al proprietario dell’immobile ma anche ad esempio a chi lo detiene sulla base di un contratto di comodato.

Detto ciò, nel complesso, possono sfruttare il bonus ristrutturazione anche:

  • i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese;
  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari dell’immobile;
  • soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
  •  imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

A questi si aggiungono: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);  il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili); il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Bonus ristrutturazione e comodato. L’importante chiarimento dell’Agenzia delle entrate

Abbiamo già anticipato che il bonus ristrutturazioni può essere sfruttato anche da chi detiene l’immobile da ristrutturare in base ad un contratto di comodato.

A tal proposito, sulla rivista fiscooggi, è stato posto all’Agenzia delle entrate il seguente quesito:

Il comodatario di un immobile usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia se il contratto di comodato è registrato dopo l’inizio dei lavori ma prima del pagamento delle spese?

Ebbene, la risposta è stata la seguente.

La risposta è negativa. Si conferma, anzitutto, che la detrazione per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta, oltre che al proprietario dell’immobile, anche al contribuente che detiene lo stesso sulla base di un titolo idoneo (come il comodato) e a condizione che egli sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, costituisce presupposto fondamentale per il comodatario che intende accedere all’agevolazione l’esistenza di un contratto di comodato regolarmente registrato al momento di avvio degli interventi di ristrutturazione (o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se questo è precedente l’inizio dei lavori).
Se quando iniziano gli interventi manca un titolo di detenzione dell’immobile, risultante da un atto registrato, al detentore dello stesso immobile è precluso il diritto alla detrazione, anche se provvede alla successiva regolarizzazione (circolare n. 28/2022).

Dunque, rileva la puntuale registrazione del contratto di comodato. L’indicazione fin qui analizzata vale anche rispetto alle altre detrazioni edilizie alle quali può accedere il comodatario. Si pensi ad esempio all’ecobonus o al sismabonus.